Clausola di recesso ad nutum e sindacato del giudice sul regolamento contrattuale, tra buona fede e abuso del diritto

AutorePieranto Niolisi
Pagine243-268
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PIERANTONIO LISI
CLAUSOLA DI RECESSO AD NUTUM E SINDACATO DEL
GIUDICE SUL REGOLAMENTO CONTRATTUALE,
TRA BUONA FEDE E ABUSO DEL DIRITTO
SOMMARIO: 1. Una recente sentenza in tema di recesso ad nutum ha rimesso in
discussione il principio di intangibilità del contratto, riconoscendo al giudi-
ce un sindacato di merito sull’accordo, mediante il richiamo alla buona fede
e alla teoria dell’abuso del diritto. - 2. Le reazioni critiche: il giudice non
può riscrivere il contratto; l’abuso mina la certezza del diritto. - 3. La teoria
dell’abuso e la doppia qualificazione dell’atto: esercizio del diritto in astrat-
to, abuso in concreto. - 4. L’abuso in materia di proprietà. Il divieto di atti
emulativi: gli atti che non recano alcuna utilità al proprietario non possono
essere ricompresi nemmeno in astratto nel contenuto del diritto di proprietà.
- 5. Inutilità della teoria dell’abuso al fine di escludere dal contenuto del di-
ritto di proprietà atti che pregiudicano un interesse giuridicamente protetto
altrui. Critica della teoria dell’abuso in funzione antielusiva. Sufficienza, a
tal fine, degli ordinari strumenti interpretativi e inutilità della doppia quali-
ficazione. - 6. L’abuso nella determinazione del contenuto del diritto di pro-
prietà in concreto e a posteriori. Incompatibilità con il sistema di un sinda-
cato del giudice circa l’opportunità di applicare le leggi che determinano il
contenuto del diritto di proprietà. Inesistenza di una clausola generale che
consente la modificazione giudiziale del diritto di proprietà mediante un bi-
lanciamento degli interessi. I casi di determinazione giudiziale del contenu-
to del diritto: le immissioni. - 7. Il controllo di ragionevolezza dei risultati
come verifica di ammissibilità dell’interpretazione della norma adottata. - 8.
Il cosa e il come nella realizzazione dell’interesse giuridicamente protetto.
Possibile ambito applicativo della teoria dell’abuso e del divieto di atti emu-
lativi in tema di proprietà con esclusivo riferimento al procedimento di rea-
lizzazione dell’interesse giuridicamente protetto. - 9. Il salto logico tra
l’applicazione di una regola secondo correttezza e la modificazione del con-
tenuto della regola stessa nel caso di esercizio del diritto di recesso ad nu-
tum. - 10. La buona fede correttiva tra interpretazione e eterointegrazione
del contratto. - 11. Considerazioni conclusive.
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1. Una recente sentenza in tema di recesso ad nutum ha rimesso
in discussione il principio di intangibilità del contratto, ricono-
scendo al giudice un sindacato di merito sull’accordo, mediante il
richiamo alla buona fede e alla teoria dell’abuso del diritto
Una recente sentenza1 in tema di recesso ad nutum ha suscitato
reazioni polemiche2 intorno al principio di buona fede ed alla teoria
dell’abuso del diritto.
Una casa costruttrice di automobili si avvaleva della clausola di
recesso nei confronti di tutti i rivenditori, i quali – costituita un’ap-
posita associazione – agivano in giudizio per il risarcimento dei
danni.
I giudici del merito rigettavano tutte le richieste attoree, affer-
mando che il giudice non deve e non può esercitare alcun sindacato
causale sulla clausola di recesso.
La Suprema corte ha smentito l’assunto ed ha cassato la sen-
tenza di appello, invitando il giudice del rinvio a verificare se le
circostanze del caso giustifichino il recesso e se questo sia stato
esercitato correttamente.
La decisione è supportata da argomenti che si muovono su due
fronti.
Da una parte, si richiama la teoria dell’abuso del diritto. La coe-
renza formale tra l’atto di esercizio di una facoltà contrattuale e la
clausola attributiva di quella facoltà non costituisce garanzia assoluta
di efficacia dell’atto e di irresponsabilità del suo autore, in quanto
l’uso della facoltà potrebbe risultare scorretto, ovvero incongruo, ri-
spetto alla funzione per la quale è stata riconosciuta la facoltà stessa.
Dall’altra, si propone una lettura sistematica del principio di
buona fede, che – anche sulla base di un’interpretazione evolutiva
1 Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Giust. civ., 2009, 1, p. 2671.
2 C. SCOGNAMIGLIO, Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso
una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contrat-
to), in Nuova giur. civ. comm., II, 2010, p. 139 ss.; F. SALERNO, Abuso del diritto,
buona fede, proporzionalità, limiti del diritto di recesso in un esempio di jus di-
cere “per principi”, in Giur. it., I, c. 809 ss.;R. NAT OL I , Abuso del diritto e abuso
di dipendenza economica, in Contratti, 2010, p. 524 ss.; M. BARALDI, Il recesso
ad nutum non è, dunque, recesso ad libitum. La Cassazione di nuovo sull’abuso
del diritto, in Contr. impr., 2010, p. 41 ss.

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