Valore della dichiarazione del coniuge non acquirente in regime di comunione legale dei beni ed effettività della destinazione d'uso

AutoreAngelo Frabasile
Pagine191-241
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ANGELO FRABASILE
VALORE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONIUGE NON
ACQUIRENTE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI
BENI ED EFFETTIVITÀ DELLA DESTINAZIONE D’USO
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Il caso. - 3. Cenni sull’evolu-
zione dottrinale e giurisprudenziale prima delle Sezioni Unite. - 4. Dalla tesi
del rifiuto al coacquisto al contrasto rimesso alle Sezioni Unite. - 5. Il deci-
sum delle Sezioni Unite del 2009. - 6. Tutela del terzo acquirente e trascri-
zione dell’atto di acquisto. - 7. Considerazioni conclusive.
1. Considerazioni introduttive
L’approccio al tema della esclusione dalla comunione legale
dei beni specificatamente di uso strettamente personale e di quelli
destinati all’esercizio della professione1, nonché di quelli per c.d.
surrogazione, rispettivamente previsti alle lett. c), d), f) dell’art.
179 c.c. e le relative modalità di attuazione secondo l’interpreta-
zione teorico-pratica desumibile dal comma 2° c.c. della menziona-
ta disposizione, si rivela complicato da una vivace e contrastante
produzione dottrinale, ancor prima che giurisprudenziale, dalla quale
qualcuno ha osservato essere estremamente difficile districarsi.
1 E. RUSSO, L’oggetto della comunione legale e i beni personali. Artt. 177-
179, in Comm. cod. civ., diretto da P. S CHLESINGER, Milano, 1999, p. 194: se-
condo l’autore le due ipotesi costituirebbero “un tutto unitario, quasi un’en-
diadi”; tale affermazione è giudicata eccessiva da G.A. BECCARA, I beni persona-
li, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. ZATTI, III, Regime patrimoniale
della famiglia, a cura di F. ANELLI e M. SESTA, Milano, 2002, p. 173, il quale os-
serva che le due categorie di beni disciplinate dalle lettere c) e d) dell’art. 179
c.c. formano solitamente oggetto di trattazione unitaria da parte della dottrina.
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Con precipuo riguardo alle ipotesi di cui alle lett. c) e d) del-
l’art. 179 c.c., la ratio iuris è ravvisata nella esigenza di tutela di un
coniuge sia nell’ambito delle relazioni di vita coniugale, sia rispetto
alle relazioni di vita lavorativa dell’altro coniuge, da comportamen-
ti tesi a sottrarre alla regola dell’automatico coaquisto certi beni in
funzione dell’uso strettamente personale o per il loro asservimento
all’esercizio della professione, per farli divenire beni personali di
uno solo dei coniugi.
C’è da chiedersi cosa debba esattamente intendersi per beni di
uso strettamente personale, ovvero relativi all’esercizio della pro-
fessione di un coniuge. In riferimento ai beni di uso strettamente
personale, appare utile distinguere i beni mobili da quelli immobili.
Quanto ai primi, con l’avallo di pronunzie di Corti superiori2 e di
merito3, si è ammesso l’uso esclusivo di beni che per loro natura e
funzione lo consentano, come ad esempio un’autovettura, quantun-
que ne sia permesso l’utilizzo all’altro coniuge, o sine dubio i capi
di abbigliamento e gli accessori4 o i monili, purché non destinati a
scopi di investimento e speculazione5, etc. o ancora una collezione di
beni raccolti per passione o per hobby. Secondo tale interpretazione
rigorosa dell’art. 179 lett. c) c.c. ed imperniata sull’avverbio “stretta-
mente”, cadrebbero invece in comunione quei beni suscettibili di uso
pur potenziale da parte dell’altro coniuge, benché in concreto utiliz-
zati in modo prevalente ed esclusivo solo da uno dei due6. Altra
2 Cass., 9 novembre 2000, n.14575, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 2292, in
tema di uso strettamente personale di autoveicolo; Corte dei Conti, sez. riunite,
30 luglio 1988, in Foro amm., 1989, p. 825.
3 App. Milano, 24 maggio 1991, in Giust. civ., 1992, p. 3175, in tema di col-
lezione di minerali configurante un utilizzo tipicamente e strettamente personale.
4 ZICCARDI, I beni personali del coniuge, in AA.VV., Il nuovo diritto di fa-
miglia, Atti del convegno organizzato dal sindacato avvocati e procuratori di Mi-
lano e Lombardia, Milano, 1976, p. 109; G. GABRIELLI e M. G. CUBEDDU, Il re-
gime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, p. 64.
5 G.A . BECCARA, op. cit., p. 177.
6 P. S CHLESINGER, Della Comunione legale, in Commentario alla riforma
del diritto di famiglia, a cura di A. CARRARO - G. OPPO - A. TRABUCCHI, I, Pado-
va, 1977, p. 398; F. ANELLI, Il matrimonio. Lezioni, Milano, 1998, p. 159; V. DE
PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Il regime patrimonia-
le della famiglia, Milano, 1995, p. 481 ss.; F. CORSI, Il regime patrimoniale della
famiglia, I, I rapporti patrimoniali tra coniugi. La comunione legale, in Tratt.
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opinione ha ritenuto non condivisibile un’impostazione così rigida
che prescinde dal concreto atteggiarsi del rapporto tra i coniugi e,
quindi, dalle loro abitudini ed interessi individuali e condivisi7.
Diversamente gli stessi sostenitori dell’impostazione rigido-
oggettiva ritengono incomprensibile o irrealizzabile la fattispecie di
un uso strettamente personale con riferimento ai beni immobili o
mobili registrati, non immaginandosi un uso riservato ad un solo co-
niuge8, spingendosi sino a propugnare una tacita abrogazione dell’art.
179 comma 2° c.c., nella parte in cui si riferisce per l’appunto alle
ipotesi di beni immobili non comuni secondo le lett. c) e d) dell’art.
179 1° comma c.c. In senso opposto, altri autori9 hanno offerto con-
crete esemplificazioni dell’uso strettamente personale di un bene im-
mobile, ad esempio un locale destinato alle esecuzioni artistiche o di
svago o di hobby di un solo coniuge, osservando inoltre che la norma,
nel fare riferimento a beni di “uso” e non di natura “strettamente per-
sonale”10, determina un criterio soggettivo11 in virtù del quale anche i
beni potenzialmente suscettibili di uso promiscuo, ma di fatto utilizza-
ti prevalentemente o esclusivamente da un solo coniuge, divengono
beni personali di quest’ultimo sfuggendo alla comunione, a prescin-
dere dal loro valore12, sebbene qualcuno abbia ritenuto opportuna
dir. civ. comm., diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI,
VI, 1, 1, Milano, 1979, p. 104 ss.
7 A. GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, I, in Comm. cod. civ.
Scialoja - Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 2003, p. 281 ss.
8 P. S CHLESINGER, Commento all’art. 179 c.c., in Commentario del diritto
italiano della famiglia, a cura di G. CIAN - G. OPPO - A. TRABUCCHI, III, Padova,
1992, p. 152; G. GABRIELLI e M. G. CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniu-
gi, cit., p. 65; F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, II, Artt. 2646-2651, in Il
codice civile. Commentario diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1993, p. 84.
9 F. C ORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 105, nota 84.
10 A. BELLELLI, I beni d’uso strettamente personale, in La comunione lega-
le, a cura di C. M. BIANCA, I, Milano, 1989 p. 470.
11 A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia. Legislazione-Dottrina-Giuri-
sprudenza, I, Milano, 1984, p. 997; M. DOGLIOTTI, L’oggetto della comunione
tra i coniugi: beni in comunione de residuo e beni personali, in Fam. e dir.,
1996, p. 338; T. AULETTA, La comunione legale, in Trattato di diritto privato,
diretto da M. BESSONE, IV, Il diritto di famiglia, II, Tori no , 1999, p. 202; C. RA-
DICE, La comunione legale tra coniugi. I beni personali, in Trattato Bonilini e
Cattaneo, Torino, 1997, II, p. 138.
12 G.A . B ECCARA, I beni personali, cit., p. 177.

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