Sangue infetto e risarcimento del danno: tutele e responsabilità alla luce del principio di precauzione
Autore | Angelo Fanelli |
Pagine | 123-190 |
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ANGELO FANELLI
SANGUE INFETTO E RISARCIMENTO DEL DANNO:
TUTELE E RESPONSABILITÀ
ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
SOMMARIO: 1. Pre messa. - 2. La rilevanza della prescrizione nella problematica del-
la responsabilità extracontrattuale per danni da emotras fusioni ed emoderiva-
ti. Gli orientamenti delle Sezioni Unite sulla durata e sulla decorrenza della
prescrizione. - 3. Normativa in materia di sangue. La disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione di emoderivati. - 4. Tutela indennitaria e ri-
sarcitoria. L’indennizzo per i danni da emotrasfusione, da vaccinazione e da
contagio. Legge n. 210/1992. Il rapporto tra la disciplina dell’indennizzo e
l’azione di risarcimento dei danni. - 5.1 Il danno da emotrasfusioni come
ipotesi: a) di responsabilità della struttura sanitaria. - 5.2 b) di responsabilità
del medico. - 5.3 c) di responsabilità del Ministero della Salute. - 6. L’onere
probatorio del nesso causale nei giudizi di responsabilità del Ministero per
somministrazione di emotrasfusioni o prodotti ematici infetti. - 7. Il princi-
pio di precauzione come elemento necessario per la tutela del diritto alla sa-
lute: tra incertezze scientifico-tecnologiche e diritto positivo. La condotta
deve essere considerata indipendentemente dall’elemento soggettivo. - 8.
Responsabilità civile dello Stato per contagio da emoderivati infetti e supe-
ramento del principio dal principio «nessuna responsabilità senza colpa»: un
passo aventi nella prospettiva della responsabilità oggettiva. - 9. Il principio
di precauzione come presupposto giuridico-sociale per garantire protezione
ai valori fondamentali della persona attraverso la creazione di un sistema di
sicurezza sociale.
1. Premessa
Nell’ampio scenario delle nuove ipotesi di danno alla persona,
conseguenti al progresso scientifico e tecnologico, va esaminato il
problema relativo ai danni derivanti dall’utilizzo di sangue “infet-
to” (e dalla somministrazione di farmaci “emoderivati”).
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L’11 gennaio 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono intervenute con dieci sentenze1, (c.d. sentenze gemelle), per
definire numerose controversie relative al risarcimento dei danni da
trasfusioni di sangue infetto o da assunzioni di emoderivati, affron-
tandone congiuntamente tutte le problematiche giuridiche sottese.
In particolare, i Giudici di legittimità sono stati investiti dell’one-
roso compito di comporre il contrasto giurisprudenziale avente ad
oggetto la responsabilità del Ministero della salute.
L’azione di risarcimento dei danni in questione è originata, nel-
la maggior parte dei casi, da un evento dannoso che lede un sogget-
to che, a causa di una patologia congenita (emofilia, o talassemia, o
altro)2, è obbligato periodicamente (spesso per tutta la vita) a sotto-
porsi ad emotrasfusioni o ad assumere emoderivati. È evidente che
in tali situazioni è molto difficile individuare a quale singola cura
sia imputabile la contrazione del contagio e, quindi, anche chi ne
sia responsabile. Di conseguenza, i danneggiati hanno preferito av-
viare l’azione nei confronti del Ministero della salute, facendo vale-
re la sua responsabilità extracontrattuale per i danni generati dalla
violazione dei doveri di sorveglianza e di controllo che gravano su
1 Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576, in Foro amm.- Cons. St., 2008, p.
76; in Corr. mer., 2008, p. 694 (m); in Ragiusan, 2009, fasc. 299, p. 194; in
Amm. it., 2009, p. 99; in Cass. pen., 2009, p. 69; Cass., SS.UU., 11 gennaio
2008, n. 577, in Foro it., 2008, I, c. 455; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p.
612; in La resp. civ., 2008, p. 397; in Resp. civ. prev., 2008, p. 849; in Danno e
resp., 2008, p. 788; in Giur. it., 2008, c. 1653; in Ragiusan, 2008, fasc. 289, p.
210; in Resp. e risarcimento, 2008, 2, p. 40; Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
578, in Foro it., 2008, 2, c. 455; Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 579, in
Mass. Giust. civ., 2008, 1, p. 33; Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 580, in Giur.
it., 2008, c. 1646; Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581, in Foro it., 2008, I, c.
453; in Danno e resp., 2009, p. 667; in Resp. civ. prev., 2008, p. 827; Cass.,
SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 582, in Foro it., 2008, 2, c. 453; Cass., SS.UU., 11
gennaio 2008, n. 583, in Giust. civ., 2009, 11, p. 2533; Cass., SS.UU., 11 gennaio
2008, n. 584, in Foro it., 2008, 2, c. 451.
2 Il contagio può avvenire, sebbene meno frequentemente, anche come con-
seguenza di un singolo fatto. Ad esempio, in costanza di un intervento chirurgico
o durante il parto. In questi casi, è più frequente che l’azione venga rivolta nei
confronti del singolo medico responsabile, ed a questa eventualmente si affianca
o si aggiunge la responsabilità della struttura, pubblica o privata, all’interno della
quale egli operava, ed eventualmente anche, a diverso titolo, quella del Ministero
della Salute.
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di esso, in quanto responsabile della raccolta e distribuzione del
sangue, nonché della prevenzione dei rischi, piuttosto che verso il
singolo medico o la singola struttura ospedaliera, sia essa pubblica
o privata, presumibilmente responsabile.
Agli inizi degli anni ‘90 i danni da contagio cominciarono ad
emergere in tutta la loro gravità anche in Italia, e lo Stato interven-
ne con una misura di solidarietà sociale. Tant’è vero che fu emanata
la legge n. 210 del 1992, che prevedeva la possibilità, per diverse
categorie di soggetti danneggiati, di richiedere allo Stato stesso un
indennizzo. L’indennizzo anzidetto è un rimedio di natura assisten-
ziale e non risarcitorio, e non rappresenta uno strumento alternativo
alla possibilità di agire in giudizio per chiedere il pieno risarcimen-
to del danno subito. Pertanto, la proposizione della domanda am-
ministrativa di indennizzo non preclude, anche in caso di accogli-
mento, la possibilità di adire il giudice ordinario per ottenere il ri-
storo dei danni subiti.
Secondo parte della giurisprudenza, la responsabilità ministe-
riale, fondata sull’omissione di un dovere di sorveglianza e control-
lo, andava riconosciuta solo nel caso in cui il virus contratto fosse
stato trasmesso in una data successiva alla scoperta scientifica dello
stesso e, di conseguenza, in una data successiva a quella a partire
dalla quale è possibile, attraverso esami di laboratorio, escluderne
la presenza nel sangue destinato alle trasfusioni3; altra parte della
giurisprudenza sosteneva, invece, che la responsabilità doveva es-
sere riconosciuta a prescindere dalla data del contagio4.
Le Sezioni Unite hanno superato il principio affermato prece-
dentemente con la sentenza 31 maggio 2005, n. 11609, ed hanno
accolto la corrente giurisprudenziale che individuava il dies a quo,
dal quale inizia a decorrere la prescrizione, in quello in cui il dan-
neggiato ha avuto la possibilità di conoscere il danno e di metterlo
in relazione causale con la condotta lesiva.
Riproposta la tradizionale differenza tra causalità materiale e
causalità giuridica, le Sezioni Unite, con riguardo alla prima, si so-
no pronunziate in favore dell’applicazione del criterio della causali-
3 Cass., 31 maggio 2005, n. 11609, in Resp. civ. prev., 2006, p. 101.
4 Trib. Roma, 29 agosto 2005, n. 18523, in Danno e resp., 2006, p. 269.
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