Tutela del consumatore: sigarette light e pubblicità ingannevole
Autore | Claudio Currò |
Pagine | 75-122 |
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CLAUDIO CURRÒ
TUTELA DEL CONSUMATORE:
SIGARETTE LIGHT E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
SOMMARIO: 1. Il danno da pubblicità ingannevole. - 1.1 Il danno ingiusto secon-
do la pronuncia delle Sezioni Unite n. 794/2009. - 1.2 Conclusioni. - 2.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. - 2.1 Ingannevolezza
del messaggio pubblicitario e ruolo dell’AGCM nel giudizio ordinario. 3. Il
Codice del Consumo: le pratiche commerciali. - 3.1 Art. 18 del d.lgs.
206/2005 e idoneità di una pratica commerciale a falsare il comportamento
economico del consumatore. - 3.2 Il consumatore medio come parametro di
riferimento per le norme del Codice del Consumo. - 3.3 Le attività commer-
ciali decettive: l’art. 21 sulle azioni ingannevoli. - 3.4 Codice del Consumo:
art. 22. Le omissioni ingannevoli. - 3.5 I criteri di valutazione della condotta
omissiva e le informazioni obbligatorie.
1. Il danno da pubblicità ingannevole
Il tema del danno da fumo è un tema di sicuro ed attuale inte-
resse1, al quale il nostro ordinamento giuridico solo ultimamente ha
riservato una tutela giuridica; dopo alcuni ed isolati provvedimenti2,
si è assistito ad un’ondata vera e propria di sentenze, che hanno ac-
cesso l’attenzione su questo nuovo ed inesplorato tema3.
1 G. GLIATTA, Il danno da fumo: la tutela dei consumatori dalla pubblicità
ingannevole al risarcimento del danno, in La resp. civ., 2010, p. 110 ss.
2 Trib. Roma, 4 aprile 1997, in Danno e resp., 1997, p. 750, con nota di F.
CAFAGGI, Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi
di una giurisprudenza debole; Trib. Roma, 11 febbraio 2000, in Giur. it., 2001,
c. 1643, con nota di G. GIACCHERO, Fumo attivo e responsabilità civile del pro-
duttore di sigarette.
3 App. Roma, 7 marzo 2005, in Resp. civ. prev., 2005, p. 476, con nota di E.
LUCCHINI GUASTALLA, La responsabilità del produttore per i danni da fumo at-
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In questo contesto, ha visto la luce la recente decisione della
Suprema Corte n. 794/20094, che ha affrontato il problema in materia
di danno da pubblicità ingannevole, snodandosi attraverso due diversi
e distinti problemi: il primo è quello della risoluzione della questione
relativa alla giurisdizione, escludendosi, all’uopo, che possa configu-
rarsi la devoluzione al giudice amministrativo5 delle azioni risarcitorie
basate sull’ingannevolezza del messaggio pubblicitario; il secondo
profilo esaminato attiene invece all’apposizione sulla confezione di un
prodotto di un messaggio pubblicitario ingannevole, che solo può in-
tegrare gli estremi del fatto illecito6, indipendentemente o meno dal-
l’esistenza di una specifica disposizione7 di legge o di un provve-
dimento che vieti l’espressione impiegata.
Tralasciando in questa sede il profilo attinente alla giurisdizione8,
risolto come detto in favore del giudice ordinario9, la Corte, entran-
do nel merito della vicenda, ha configurato come risarcibile alla
stregua degli art. 2043 e 2059 c.c. il danno ingiusto prodotto, dal
produttore di tabacco, che abbia apposto la dicitura “light” sulla
confezione di sigarette, inducendo così il consumatore a pensare
tivo; P.G. MONATERI, I danni da fumo: classico e gotico della responsabilità ci-
vile, in Danno e resp., 2005, p. 669.
4 Cass., SS.UU., 15 gennaio 2009, n. 794, in Foro it., 2009, I, c. 717.
5 A. PALMIERI, Azione risarcitoria promossa dal telespettatore infastidito
da messaggi promozionali: profili giurisdizionali e sostanziali, in Giudice di Pa-
ce, 2008, p. 283.
6 V. D’ANTONIO, La Cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di
un orientamento che non c’è, in Danno e resp., 2008, p. 515.
7 R. BIANCHI, Danno da pubblicità ingannevole e consumatori: in Cassa-
zione un’apertura condizionata, in Resp. civ. prev., 2008, p. 605.
8 Cass., SS.UU., 15 gennaio 2009, n. 794, cit., c. 717, “Rientra nella giuri-
sdizione del Giudice ordinario, e non del Giudice amministrativo, ai sensi del
d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, art. 7 comma 12, (successivamente art. 26 del Co-
dice del consumo, comma 13 di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, poi art. 27 Codice
del consumo comma 14 come introdotto dal d.lgs. n. 146 del 2007, attuativo del-
la direttiva 2005/29/CE) la controversia promossa da un consumatore per conse-
guire, ex art. 2043 c.c., il risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di
danno alla salute o danno esistenziale dovuto al peggioramento della qualità di
vita conseguente allo stress ed al turbamento per il rischio di verificarsi di gravi
malattie), facendo valere come elemento costitutivo dell’illecito la pubblicità in-
gannevole del prodotto, nella specie sigarette del tipo “LIGHT”, recante sulla con-
fezione un’espressione diretta a prospettarlo come meno nocivo”.
9 Cass., 6 aprile 2006, n. 7985, in Foro it., 2007, I, c. 3145.
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che il prodotto e il consumo dello stesso potesse essergli meno no-
civo per la salute.
La decisione delle Sezioni Unite in commento, in verità, non fa al-
tro che confermare una serie di principi già emersi in altri suoi prece-
denti, sul tema della risarcibilità del danno10 prodotto dall’ingan-
nevolezza della dicitura “light” o “leggere” apposta su prodotti per
fumatori.
La condotta generativa del danno ingiusto, presa in considera-
zione dalla pronuncia della Sezioni Unite, non deve però essere
identificata e conseguentemente confusa con la commercializzazio-
ne dei prodotti da tabacco tout court considerati11; il consumatore che
ha agito nel giudizio in questione non ha invocato esclusivamente un
risarcimento dei danni fisici patiti a seguito del consumo delle sigaret-
te, ma ha richiesto anche il ristoro del pregiudizio subito in conse-
guenza di un’informazione pubblicitaria ingannevole, illusoria ed
assolutamente fuorviante, sulla pericolosità del prodotto12.
Da ciò deriva che la sentenza della Suprema Corte può soltanto
in via mediata iscriversi nel novero di quelle in materia di danni da
fumo, dato che il fatto produttivo del danno ingiusto risiede
nell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario13.
In tal senso, la fattispecie presa in considerazione deve essere
quale devono essere considerati ingannevoli15 quei messaggi pub-
10 Cass., 13 febbraio 2007, n. 3086, in Foro it., 2007, I, c. 3144; Cass., 4 luglio
2007, n. 15131, in Giust. civ., 2008, p. 716 ss.
11 G. PONZANELLI, Il caso Cipollone: la tutela del fumatore tra normativa federa-
le e statuale, in Foro it., 1992, IV, c. 502 ss.; Cfr. F. CAFAGGI, op. cit., p. 754 ss.
12 G. GHIDINI, A.M. GAMBINO, C. DE RASIS, P. ERRICO, F. FARUFFINI DI
SEZZADIO, A. LAZZARETTI, La pubblicità ingannevole. Commento sistematico
alla normativa vigente, Milano, 2003, passim.
13 G. GHIDINI, N. CIAMPI, R. GAMBARDELLA, Codice della pubblicità: leggi
italiane e direttive CE, Milano, 2002, passim; M. FUSI, P. TESTA, Diritto e pub-
blicità, Milano, 1996, passim.
14 Il D.lgs. 145/2007 ha riformato ed introdotto nell’ordinamento italiano la
disciplina delle pratiche commerciali scorrette, comportando l’intera riscrittura
degli articoli dal 18 al 27 del Codice del Consumo ed originariamente riconduci-
bile al dettato dell’art. 5 del D.lgs. 74/1992.
15 C. PIAZZA, Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali.
Tutela amministrativa e giurisdizionale, in Dir. inf., 2008, 1, p. 1 ss.; E. GUERI-
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