DECRETO 12 marzo 1987, n. 147 - Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali

Coming into Force17 Aprile 1987
Published date17 Aprile 1987
Enactment Date12 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/04/17/087U0147/CONSOLIDATED/19881110
Official Gazette PublicationGU n.90 del 17-04-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali";

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986);

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi obbligatorie: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantita' necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessita' di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, all'adeguamento dei prezzi di cessione dei vaccini e dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 20 giugno 1985;

Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali costituiscono compito di istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1.

Per l'anno 1987 le spese per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).

Art 2.

Le modalita' di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori nonche' la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverra' in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministro della sanita' e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attivita' profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1987.

Le regioni e province autonome, in conformita' dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto, distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1987, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e delle Venezie, con sede in Padova, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni a partire dalle date sottospecificate: I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . . . 6.000.000 dosi al 15 marzo 1987 I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . 3.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Padova. . . . . . . . . 4.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Perugia . . . . . . . . 2.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . . 3.500.000 dosi al 1 febbraio 1988 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.500.000 dosi

Nell'eventualita' che sia necessario sottoporre a trattamento vaccinale animali della specie suina esposti a pericolo dell'infezione, l'istituto zooprofilattico di Brescia s'impegna a fornire vaccino antiaftoso monovalente per suini.

Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in L. 610 a dose trivalente bovina, oltre IVA e L. 610 a dose monovalente per suini, oltre IVA.

Art 3.

((Vaccino contro l'afta epizootica.

Sono incaricati della produzione del vaccino antiaftoso trivalente "01 A5 C1" per bovini gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni a partire dalle date sottospecificate: I.Z.S. di Brescia. . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 30 agosto 1987 I.Z.S. di Padova. . . . . . . . . 4.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Perugia . . . . . . . . 2.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 15 marzo 1988 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 dosi

L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, e' incaricato della produzione di n. 12.510.000 dosi di vaccino antiaftoso monovalente A5 per suini. Delle suddette dosi n. 4.500.000 devono essere pronte, per l'eventuale distribuzione, entro il 30 luglio 1987. Le restanti dosi devono essere messe a disposizione in ragione di n. 700.000 dosi mensili fino alla concorrenza di n. 8.010.000 dosi.

Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nell'allegato capitolato tecnico, capitolo II, lettera B.

Per la produzione delle sopraindicate dosi di vaccino per suini l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia e' autorizzato a preparare il vaccino stesso utilizzando le dosi necessarie di monovalente A, ancorche' non sottoposte alla prova di protezione sul bovino, ma sottoposto ai controlli di sterilita' ed efficacia sugli animali da laboratorio e di innocuita' sugli animali da laboratorio e sui suini.

Da ogni lotto una aliquota pari a 100 dosi sara', da parte dell'istituto zooprofilattico suddetto, inviata all'istituto superiore di sanita'.))

Art 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato: istituto zooprofilattico di Brescia. . . . . . . . . . 6.000.000 dosi istituto zooprofilattico di Perugia. . . . . . . . . . 2.500.000 dosi istituto zooprofilattico di Teramo . . . . . . . . . . 2.500.000 dosi Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in L. 185 a dose, oltre IVA.

Art 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato: istituto zooprofilattico di Perugia. . . . . . . . . . . 500.000 dosi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT