LEGGE 7 marzo 1985, n. 98 - Modifica all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennita' dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato

Coming into Force13 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/29/085U0098/ORIGINAL
Published date29 Marzo 1985
Enactment Date07 Marzo 1985
Official Gazette PublicationGU n.76 del 29-03-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Minist...

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