La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Minist...