Art
1.
Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la nomina, la durata della carica, le incompatibilita', i casi di sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa fissa altresi' le attribuzioni e la durata in carica del presidente, della giunta esecutiva, in particolare specificandone la composizione, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico.
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.
Art
1.
Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.
Art
2.
Competenze statali
Ai fini della tutela degli interessi generali della sanita' pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.
Art
3.
Vigilanza
La funzione di vigilanza e di controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali e' esercitata dalle regioni sedi degli istituti stessi.
Per gli istituti interregionali le regioni possono istituire un organo comune di vigilanza con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.
Art
4.
Compiti
Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:
la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;
la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;
la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanita'.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonche' dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.
Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra...