LEGGE 11 marzo 1974, n. 101 - Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Coming into Force02 Maggio 1974
Published date17 Aprile 1974
Enactment Date11 Marzo 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/04/17/074U0101/CONSOLIDATED/19961023
Official Gazette PublicationGU n.100 del 17-04-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il seguente comma:

"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".

Art 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' sostituito dal seguente comma:

"I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti".

Art 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' sostituito dal seguente comma:

"I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti".1

Art 3.

All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il seguente comma:

"In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della...

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