DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270 - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force18 Agosto 1993
Enactment Date30 Giugno 1993
Published date03 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/03/093G0342/CONSOLIDATED/20120723
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 68
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'

  1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

  2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento della stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine animale.

  3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unita' sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.

  4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

    1. a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

    2. ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

    3. ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;

    4. alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

    5. allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

    6. all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;

    7. alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

  6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'

  1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

  2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine animale.

  3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unita' sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.

  4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

    1. a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

    2. ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

    3. ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;

    4. alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

    5. allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

    6. all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;

    7. alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

  6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'

  1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

  2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine animale.

  3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unita' sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.

  4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

    1. a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

    2. ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

    3. ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;

    4. alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

    5. allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

    6. all'aggiornamento di veterinari ed alla...

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