IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata approvata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale delle unita' sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e 25 marzo 1983, nonche' nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato tra le stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di migliore specificazione dei due precedenti accordi;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto.