DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 348 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali

Coming into Force21 Luglio 1983
Published date20 Luglio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/07/20/083U0348/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date25 Giugno 1983
Official Gazette PublicationGU n.197 del 20-07-1983 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata approvata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale delle unita' sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e 25 marzo 1983, nonche' nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato tra le stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di migliore specificazione dei due precedenti accordi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto.

Art 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1984 e 1985.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 1983 PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ALTISSIMO - GORIA - BODRATO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 4

Parte prima RAPPORTO DI LAVORO
Art 1. - Campo d'applicazione dell'accordo

Il presente accordo nazionale unico, previsto dall'articolo 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 nonche' dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, disciplina il trattamento economico e gli istituti normativi ad esso espressamente demandati dalle predette disposizioni legislative di tutto il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali.

I suoi contenuti si applicano, altresi', al personale dipendente dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Fatte salve le previste ipotesi di accordi decentrati di cui al presente accordo e' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unita' sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive a quelle previste dal presente accordo.

Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli di diritto.

Art 2. - Accordi decentrati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la regolamentazione delle seguenti materie:

  1. formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione del personale in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture delle unita' sanitarie locali;

  2. articolazione degli orari di lavoro;

  3. standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati delle attivita' svolte;

  4. proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardante il personale dipendente;

  5. organizzazione interna degli uffici e dei servizi.

Art 3. - Durata dell'accordo

Il presente accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art 4. - Piante organiche

La riconversione delle piante organiche provvisorie verra' determinata dando anche attuazione al disposto dell'ultima comma dell'art. 17 e dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 nel quadro della programmazione regionale.

Art 5. - Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle unita' sanitarie locali e' fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5 giornate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Per il personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro e' fissato in 28 ore e 30 minuti.

I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi meccanici.

Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui sopra, l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 e' abolito.

Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono efficacia le delibere attuative di accordi regionali o aziendali che prevedono qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa sostitutivi.

Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Art 6. - Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi, l'organizzazione del lavoro puo' essere basata su piu' turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia.

Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 tenendo conto della necessita' di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.

Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi...

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