LEGGE 26 aprile 1983, n. 130 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)

Coming into Force30 Aprile 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/04/29/083U0130/CONSOLIDATED/19841229
Published date29 Aprile 1983
Enactment Date26 Aprile 1983
Official Gazette PublicationGU n.116 del 29-04-1983 - Suppl. Ordinario n. 24
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Art 2.

ART. 2.

Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Art 3.

ART. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 e' stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art 4.

ART. 4.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 1,3 per cento.

Art 4.

ART. 4.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento. 2

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 1,3 per cento. 2

Art 5.

ART. 5.

Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.

Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo e' finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere...

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