DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761 - Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali

Coming into Force01 Marzo 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/15/079U0761/CONSOLIDATED/20010509
Published date15 Febbraio 1980
Enactment Date20 Dicembre 1979
Official Gazette PublicationGU n.45 del 15-02-1980 - Suppl. Ordinario
TITOLO I RUOLI DEL PERSONALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Articolazione dei ruoli

Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali e' inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e cosi' distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attivita' inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attivita', assumono a norma di legge responsabilita' di natura professionale e che per svolgere l'attivita' stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Il personale e' iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.

La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli e' effettuata con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art 2.

Ruolo sanitario

Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonche' gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.

Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attivita'.

Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione piu' elevata e' classificato in due posizioni funzionali.

Il personale laureato del ruolo sanitario e' classificato in tre posizioni funzionali.

Art 3.

Ruolo professionale

Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.

Il personale del ruolo professionale e' classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che e' classificato in tre posizioni funzionali.

In separata tabella del ruolo professionale e' iscritto il personale di assistenza religiosa.

Art 4.

Ruolo tecnico

Il ruolo tecnico e' ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.

Il personale laureato del ruolo tecnico e' classificato in tre posizioni funzionali.

Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.

Art 5.

Ruolo amministrativo

Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

Il ruolo e' ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.

La tabella del personale amministrativo laureato e' ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i collaboratori amministrativi.

I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni funzionali.

Art 6.

Dotazioni organiche

Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformita' ai piani sanitari nazionale e regionale.

La consistenza numerica di ogni ruolo regionale e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali di ciascuna regione.

Art 7.

Formazione dei ruoli nominativi

La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione.

Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art 8.

Ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale

L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e' composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unita' sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, e' chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui e' preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione e' assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianita' nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unita' sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della...

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