Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine873-875
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Titolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche 792
Il giudice provvede come al penultimo
comma dell’articolo precedente per la f‌is-
sazione dell’udienza di comparizione delle
parti e quindi emette i provvedimenti di
sua competenza a norma dell’art. 187.
L’estrazione dei lotti non può avvenire se
non in base a ordinanza del giudice, emes-
sa a norma dell’art. 789 ultimo comma o
a sentenza passata in giudicato (324; 195
att.; 2646 c.c.).
1) ACCORDO DELLE PARTI.
Il notaio provvede alla formazione del proget-
to delle quote e dei lotti e lo sottopone alle parti.
Se le parti si accordano e se si tratta di porzioni
disuguali, queste sono attribuite direttamente ai
singoli comunisti. La parte interessata può chie-
dere al giudice istruttore il decreto che confe-
risce eff‌icacia esecutiva al progetto. Se le parti
si accordano ma occorre procedere ad estrazio-
ne a sorte di porzioni uguali, il notaio trasmette
al giudice istruttore l’accordo dei comunisti in
ordine alla divisione della cosa comune; in tal
caso, l’estrazione potrà essere effettuata soltanto
a seguito dell’ordinanza con la quale il giudice
dichiara esecutivo il progetto di divisione, o del-
la sentenza, passata in giudicato, che decide le
eventuali contestazioni.
2) DISACCORDO.
Qualora le parti non si accordino sul proget-
to di divisione formato dal notaio, quest’ultimo
trasmette il verbale al giudice istruttore entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il giudice f‌is-
sa l’udienza per la comparizione delle parti ed
emette i provvedimenti di sua competenza ex art.
187.
Secondo una parte della dottrina, in questa
sede non è possibile rinnovare l’invito alle parti
di approvare il progetto di divisione, poiché que-
sta attività è già stata svolta inutilmente dal no-
taio, salva, peraltro, la possibilità di raggiungere
una conciliazione ex art. 185 (Satta, Pavanini).
TITOLO VI
DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE
DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Il procedimento di liberazione degli immobili
dalle ipoteche (o di “purgazione” delle ipoteche)
è disciplinato, per quanto riguarda gli aspetti
processuali, dagli artt. 792-795.
Tali norme, peraltro, vanno integrate con gli
artt. 2889-2898 c.c., che indicano le modalità
per la liberazione degli immobili dalle iscrizioni
ipotecarie.
Per comprendere questo procedimento occor-
re precisare che, ai sensi dell’art. 2889 c.c., il
terzo acquirente dei beni ipotecati che ha tra-
scritto il suo titolo e non è personalmente ob-
bligato a pagare i creditori ipotecari (ad esempio,
non si è accollato il mutuo, garantito da ipoteca,
gravante sul bene), ha facoltà di liberare i beni
da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascri-
zione del suo titolo di acquisto.
A tal f‌ine, può far notif‌icare, tramite uff‌iciale
giudiziario, ai creditori ed al precedente proprie-
tario, un atto con il quale dichiara di voler liberare
il bene dalle ipoteche, offrendo contestualmente
ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto del-
l’immobile oppure, in caso di acquisto a titolo
gratuito o senza corrispettivo in denaro (ad esem-
pio, mediante una permuta), il valore dell’immo-
bile, che deve essere dichiarato.
L’offerta può essere fatta anche dopo il pi-
gnoramento dell’immobile, purché entro trenta
giorni dallo stesso, con conseguente sospensione
della procedura espropriativa.
A seguito della notif‌ica, i creditori hanno qua-
ranta giorni di tempo per chiedere che si pro-
ceda ugualmente all’espropriazione: in tal caso,
dovranno offrire una somma superiore di almeno
1/10 rispetto all’offerta fatta dal terzo acquiren-
te.
792.
Deposito del prezzo. – L’ac-
quirente che ha dichiarato al precedente
proprietario e ai creditori iscritti di volere
liberare l’immobile acquistato dalle ipote-
che (2889 c.c.) deve chiedere, con ricorso
(125) al presidente del tribunale competen-
te per la espropriazione (26), la determina-
zione dei modi per il deposito del prezzo
offerto (2890, 2893, 2894 c.c.). Il presi-
dente provvede con decreto (135).
Se non sono state fatte richieste di espro-
priazione nei 40 giorni successivi alla noti-
f‌icazione della dichiarazione al precedente
proprietario e ai creditori iscritti (2891 c.c.),
l’acquirente, nel termine perentorio (152)
di sessanta giorni dalla notif‌icazione (137
ss.), deve depositare nei modi prescritti dal
presidente del tribunale il prezzo offerto e
presentare nella cancelleria il certif‌icato del
deposito, il titolo d’acquisto col certif‌icato
di trascrizione (2664 c.c.), un estratto au-
tentico dello stato ipotecario e l’originale

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