Dello scioglimento di comunioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine868-873
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783 Libro IV - Dei procedimenti speciali
(1), con decreto motivato (135), non di-
sponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili (529 c.c.)
può essere autorizzata dal tribunale con de-
creto (135) in camera di consiglio (737 ss.)
soltanto nei casi di necessità o utilità evi-
dente.
(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola:
«giudice» dall’art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51,
recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giu-
gno 1999.
1) ADEMPIMENTI.
La norma in commento riproduce sostanzial-
mente il contenuto dell’art. 747, che prescrive
la necessità dell’autorizzazione alla vendita dei
beni ereditari, attribuendone la competenza al
Tribunale del luogo di apertura della successio-
ne. Pertanto, è applicabile l’art. 747, 3° comma,
che consente di proporre reclamo ai sensi del-
l’art. 739 (Satta).
In particolare, la norma in esame prevede che:
- il curatore deve promuovere la vendita dei
beni mobili ereditari entro trenta giorni dalla forma-
zione dell’inventario; tate vendita è un atto dovuto
del curatore, f‌inalizzato ad evitare l’occultamen-
to o il furto dei beni ed a realizzare un guadagno
per il pagamento dei debiti dell’eredità;
- la vendita dei beni immobili, a differenza del-
la vendita avente ad oggetto beni mobili, non de-
ve essere compiuta in ogni caso, ma soltanto in
caso di necessità o utilità evidente (ad esempio, se
è indispensabile per pagare i debiti ereditari), su
autorizzazione del Tribunale.
La competenza ad autorizzare la vendita di
beni immobili devoluti a nascituri non concepi-
ti, istituiti eredi, è attribuita esclusivamente al
Tribunale.
Il minore, una volta divenuto maggiorenne, è
legittimato a chiedere che sia dichiarata la nulli-
tà o pronunciato l’annullamento di un contratto
di vendita immobiliare, concluso dal padre, qua-
le amministratore dell’eredità devoluta allo stes-
so minore sotto condizione sospensiva, deducen-
do la nullità del provvedimento del Tribunale che
aveva autorizzato la vendita. Il giudice, investito
della causa, non potrà però sindacare i motivi di
necessità o utilità evidente che hanno fondato la
predetta autorizzazione (Cass. n. 1247/1973).
Il curatore dell’eredità giacente non neces-
sita di autorizzazione ex art. 783 per promuo-
vere un giudizio di accertamento della nullità
di un contratto di rendita vitalizia stipulato in
vita dal de cuius ancorché detto giudizio miri a
recuperare un immobile all’asse ereditario (Cass.
n. 367/1995).
TITOLO V
DELLO SCIOGLIMENTO
DI COMUNIONI
Ai sensi degli artt. 713 e 1111 c.c., ogni par-
tecipante alla comunione può chiederne lo scio-
glimento aff‌inché gli siano attribuiti determinati
beni in natura o in denaro, per un valore corri-
spondente alla quota ideale a lui spettante sul
bene comune.
Il diritto di domandare lo scioglimento è, se-
condo la dottrina dominante (Dossetto, Branca),
un diritto potestativo. Tale diritto si ritiene impre-
scrittibile.
Quando lo scioglimento della comunione vie-
ne deciso con il consenso unanime dei compar-
tecipi, la divisione si realizza sulla base di un
accordo, che prende il nome di contratto di di-
visione. Se la cosa è comodamente divisibile, si
procede ad una ripartizione in natura della cosa
comune, attribuendo a ciascun comunista una
porzione materiale della stessa corrispondente
alla sua quota. Se la cosa non è comodamente
divisibile, lo scioglimento della comunione av-
viene attraverso altri atti - ad esempio, divisio-
ne mediante conguagli in denaro (art. 728 c.c.)
o attribuzione della cosa a uno o più comunisti
con addebito dell’eccedenza (art. 720 c.c.) - che
determinano l’attribuzione a ciascun comunista
di un bene (o di un valore) corrispondente alla
sua quota.
In mancanza di accordo, lo scioglimento del-
la comunione avviene su ordine del giudice su
domanda di uno dei partecipanti e si procede,
pertanto, ad una divisione giudiziale secondo i
criteri indicati dagli artt. 718 e ss. c.c.
Il valore dei beni si determina con riferimento
ai prezzi di mercato correnti al tempo della deci-
sione della causa (Cass. n. 9207/2005).
La competenza, per le divisioni ereditarie, è
del Tribunale del luogo nel quale si è aperta la
successione.
Per le cause tra condomini è competente il
Tribunale del luogo nel quale si trovano i beni
comuni o la maggior parte di essi.
Per le cause tra soci è competente il Tribunale
del luogo in cui ha sede la società.
Il Tribunale decide in composizione mono-
cratica.
Il Giudice di pace, non avendo alcuna compe-
tenza in materia di cause immobiliari ( 7), sa-
rà competente soltanto per le azioni di divisione

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