Della copia e della collazione di atti pubblici

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine842-845
842
742 bis Libro IV - Dei procedimenti speciali
La revoca può essere richiesta (allo stesso
giudice che ha emanato il provvedimento) dal
pubblico ministero e da coloro che potevano pro-
muovere il procedimento di primo grado, anche
se non vi hanno effettivamente partecipato.
742
bis
. (1) Ambito di applicazio-
ne degli articoli precedenti. Le di-
sposizioni del presente capo si applicano a
tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorché non regolati dai capi precedenti o
che non riguardino materia di famiglia o di
stato delle persone.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 51 della L. 14 luglio
1950, n. 581, modif‌icazioni e aggiunte al codice di proce-
dura civile.
TITOLO III
DELLA COPIA
E DELLA COLLAZIONE
DI ATTI PUBBLICI
743.
Copie degli atti. – Qualunque
depositario pubblico, autorizzato a spedire
copia degli atti che detiene, deve rilasciar-
ne copia autentica (2714 c.c.), ancorché
l’istante o i suoi autori non siano stati parte
nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese,
salve le disposizioni speciali della legge sulle
tasse di registro e bollo (57, 58).
La copia d’un testamento pubblico (603
c.c.) non può essere spedita durante la vita
del testatore, tranne che a sua istanza, della
quale si fa menzione nella copia.
1) NOZIONE E COMPITI DEL DEPOSITARIO.
La norma in esame stabilisce che qualunque
pubblico depositario è tenuto a rilasciare copia
degli atti a lui aff‌idati.
È depositario pubblico il funzionario pubblico
presso il quale sono depositati atti pubblici o atti
amministrativi ed al quale è aff‌idata la specif‌ica
funzione di conservare e tenere a disposizione
del pubblico gli atti che ha ricevuto in deposito o
che ha contribuito a formare (es.: notaio, cancel-
liere, conservatore dei registri immobiliari).
Ad esempio, gli atti depositati dalle parti
presso la cancelleria del tribunale sono inseriti
nel fascicolo di uff‌icio e sono custoditi presso
la cancelleria; non possono essere restituiti alle
parti, le quali però possono chiedere al cancel-
liere il rilascio di copie o di estratti autentici. Il
deposito e la custodia dell’atto hanno lo scopo di
garantirne la conservazione e di impedirne qual-
siasi alterazione successiva al deposito.
Il pubblico depositario è tenuto a rilasciare,
a chi ne faccia richiesta, una copia autentica (os-
sia, una riproduzione esatta dell’originale accom-
pagnata dall’attestazione di conformità all’origi-
nale stesso) degli atti depositati presso di lui.
Al dovere di rilascio delle copie corrisponde
un vero e proprio diritto al rilascio delle copie,
salvo che non vi siano divieti di legge. Del re-
sto, ai sensi del 1° comma dell’art. 743, il de-
positario che non rilascia la copia autentica di
un atto può essere condannato (in un autonomo
processo) al pagamento dei danni arrecati e delle
spese sostenute dal privato richiedente, qualora
quest’ultimo dimostri l’esistenza del suo diritto
al rilascio della copia (Satta).
Il 2° comma della norma in esame introduce,
peraltro, un limite, stabilendo che le copie del
testamento pubblico (atto con il quale taluno di-
spone del proprio patrimonio o di parte di esso
per il tempo in cui avrà cessato di vivere, redatto
dal notaio in presenza di due testimoni) non pos-
sono essere rilasciate prima della morte del te-
statore, a meno che quest’ultimo non ne faccia
richiesta.
Il depositario deve rilasciare copie autentiche
degli atti a lui aff‌idati a chiunque ne faccia richie-
sta, anche qualora si tratti di un soggetto che
non ha partecipato all’atto di cui chiede la copia
(Petrucci).
744.
Copie o estratti da pubblici
registri. – I cancellieri (57) e i depositari
di pubblici registri sono tenuti, eccettuati
i casi determinati dalla legge (476, 6983;
100 att.; 165 c.p.p.), a spedire a chiun-
que ne faccia istanza le copie (76 att.) e gli
estratti degli atti giudiziari da essi detenuti,
sotto pena dei danni e delle spese (60).
1) TIPOLOGIE.
La norma in esame si limita a ribadire il con-
tenuto dell’art. 743 con riferimento alle copie ed
agli estratti degli atti giudiziali.
Occorre precisare, a questo proposito, che:
- la copia integrale di un documento ne ripro-
duce per intero il contenuto;
- la copia parziale lo riproduce in parte, ma
integralmente nella parte riprodotta;
- l’estratto riguarda parti del documento, scel-
te eliminando elementi considerati non essenzia-

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