Dei procedimenti sommari

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine729-805
LIBRO IV
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
CAPO I
DEL PROCEDIMENTO
D’INGIUNZIONE
Il procedimento di ingiunzione (artt. 633 e
ss.) è un procedimento speciale caratterizzato
dal fatto che il titolare di un diritto di credito, in
possesso dei requisiti prescritti, può ottenere un
decreto di condanna (il decreto ingiuntivo) nei
confronti del debitore in forme più celeri ed age-
voli rispetto a quelle tipiche del processo ordi-
nario. Infatti, l’emissione del decreto ingiuntivo
è subordinata solamente al possesso, da parte
del creditore ricorrente, dei documenti richiesti
dalla legge, e soltanto a seguito dell’opposizione
del debitore ingiunto si aprirà un procedimento
nel contraddittorio delle parti nel quale sarà pos-
sibile rimettere in discussione il credito oggetto
del decreto ingiuntivo (Di Rosa).
Si tratta di un procedimento di accertamento
con prevalente funzione esecutiva (Mandrioli), che
mira alla formazione di un titolo esecutivo nel
minor tempo possibile attraverso una cognizione
sommaria e superf‌iciale.
Nel procedimento ingiuntivo manca il con-
traddittorio (almeno in una prima fase), in quan-
to il giudice emette la propria decisione senza
sentire il debitore e facendo aff‌idamento soltanto
su quanto affermato dal ricorrente. Il debitore-
ingiunto potrà opporsi soltanto dopo l’emissione
del decreto, dando vita così ad un contraddittorio
differito (cioè, posticipato ad un momento suc-
cessivo all’emanazione del decreto ingiuntivo). È
evidente, pertanto, che lo scopo di questo proce-
dimento speciale è di arrivare all’emanazione di
un provvedimento favorevole al creditore nel mi-
nor tempo possibile, mediante un accertamento
dei fatti sommario e approssimativo.
Peraltro, secondo un orientamento giurispru-
denziale, è possibile instaurare il contraddittorio
tra le parti anche prima dell’emissione del decre-
to ingiuntivo, essendo possibile che il debitore
produca documenti prima dell’emissione del de-
creto o che le parti vengano convocate per fornire
chiarimenti (Trib. Bari, 21-3-1990, Trib. Firen-
ze, 18-9-1994).
Per quanto riguarda i tipi di procedimento,
esistono due modelli di procedimento ingiunti-
vo:
- il primo modello (procedimento d’ingiunzione
puro) è caratterizzato dal fatto che il ricorso per
decreto ingiuntivo è fondato su fatti meramente
affermati ma non provati;
- nel secondo modello (procedimento ingiunti-
vo documentale), l’emissione del decreto ingiun-
tivo è subordinata alla prova documentale del
credito.
La disciplina codicistica del procedimen-
to monitorio, tuttavia, è unitaria per entrambi i
modelli sopra elencati: essa assoggetta alle me-
desime regole sia la domanda fondata su fatti
documentalmente provati (art. 633, n. 1), sia
la domanda fondata su fatti meramente allegati
(artt. 633, nn. 2 e 3, 634, 635 e 636).
La peculiarità di questo secondo gruppo di
ipotesi è determinata dalla circostanza che il de-
creto ingiuntivo viene emesso sulla base di atti
che non sarebbero suff‌icienti per fare conseguire
al creditore la vittoria in un normale processo, e
si tratta di una serie di casi che, proprio perché
non si fondano su una particolare certezza dei
fatti costitutivi del credito, rappresentano non
una scelta dettata dalla logica giuridica quanto,
piuttosto, il frutto di valutazioni politiche, con
cui viene riconosciuto un discutibile “privilegio”
di riscossione agli operatori di cui all’art. 633, n.
2, ai professionisti intellettuali, ai creditori com-
merciali e agli enti pubblici.
633.
Condizioni di ammissibilità.
Su domanda (638, 640) di chi è credi-
tore di una somma liquida di danaro o di
una determinata quantità di cose fungibi-
li (639), o di chi ha diritto alla consegna
di una cosa mobile determinata, il giudice
competente (637) pronuncia ingiunzione
di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova
scritta (634, 635; 2699 ss., 2702 ss. c.c.; 63
att. c.c.);
2) se il credito riguarda onorari per pre-
stazioni giudiziali o stragiudiziali o rimbor-
so di spese fatte da avvocati, procuratori (91
ss.), cancellieri (43 att.), uff‌iciali giudiziari
o da chiunque altro ha prestato la sua opera
(61, 65, 68, 522; 52, 53 att.) in occasione
di un processo (636, 637) (1);
3) se il credito riguarda onorari, diritti
o rimborsi spettanti ai notai a norma della
loro legge professionale (2), oppure ad altri
esercenti una libera professione o arte, per
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633 Libro IV - Dei procedimenti speciali
la quale esiste una tariffa legalmente appro-
vata (636).
L’ingiunzione può essere pronunciata
anche se il diritto dipende da una contro-
prestazione o da una condizione, purché il
ricorrente offra elementi atti a far presume-
re l’adempimento della controprestazione
o l’avveramento della condizione (1353,
1460 c.c.).
[L’ingiunzione non può essere pronun-
ciata se la notif‌icazione all’intimato di cui
all’art. 643 deve avvenire fuori dalla Re-
pubblica o dei territori soggetti alla sovra-
nità italiana] (142) (3).
(1) Per la liquidazione degli onorari e dei diritti agli
avvocati si vedano il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36; la L. 13 giugno
1942, n. 794, modif. con L. 19 dicembre 1949, n. 957, e,
quanto alla tariffa, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
(2) Si vedano la L. 16 febbraio 1913, n. 89 (ordina-
mento); il D.M. 20 giugno 1973 (tariffa), modif‌icato da
ultimo con D.M. 5 giugno 1987 (G.U. n. 136 del 13 giu-
gno 1987 e avviso di rettif‌ica in G.U. n. 151 dell’1 luglio
1987).
(3) Questo comma è stato abrogato dall’art. 9, comma
1, del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231. A norma dell’art. 11,
comma 1, del citato D.L.vo le disposizioni del medesimo de-
creto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 ago-
sto 2002.
1) GENERALITÀ E PRESUPPOSTI.
Ai sensi della norma in esame, la domanda
può essere presentata dal soggetto titolare di un
diritto di credito avente ad oggetto:
- una somma di denaro liquida (determinata
nel suo ammontare o agevolmente determinabile
facendo ricorso a calcoli aritmetici) ed esigibile
(occorre, cioè, che il diritto di credito fatto valere
non dipenda da una condizione sospensiva non
ancora verif‌icatasi o da una controprestazione
non ancora adempiuta da parte del creditore che
agisce);
- una determinata quantità di cose fungibili;
- la consegna di una cosa mobile determina-
ta.
A seguito della presentazione della domanda,
il giudice competente pronuncia ingiunzione di
pagamento o di consegna:
1) se del diritto valere viene fornita prova
scritta ( 634);
2) se il diritto di credito riguarda gli onorari
(compensi riconosciuti a chi esercita una libe-
ra professione) per prestazioni giudiziali (rese,
cioè, nel corso di un processo) o stragiudiziali
(effettuate al di fuori del processo) o il rimbor-
so spese di avvocati, procuratori, cancellieri, uf-
f‌iciali giudiziari o di chiunque altro abbia pre-
stato la sua opera in occasione di un processo.
In particolare, gli avvocati possono ottenere la
liquidazione dei propri compensi nei confronti
dei clienti utilizzando, alternativamente, tre stra-
de: a) il procedimento per ingiunzione ex artt.
633 e ss.; b) il processo ordinario di cognizio-
ne (nel quale si chiede la condanna del cliente
al pagamento delle somme); c) il procedimento
speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della l. n.
794/1942. La prova dell’espletamento dell’ope-
ra e dell’entità delle prestazioni può essere for-
nita dall’avvocato con la parcella ed il relativo
parere di congruità del consiglio dell’ordine degli
avvocati. Tuttavia, la parcella corredata dal pa-
rere del competente Consiglio dell’ordine di ap-
partenenza del professionista, mentre ha valore
di prova privilegiata e carattere vincolante per il
giudice ai f‌ini della pronuncia dell’ingiunzione,
non ha - costituendo semplice dichiarazione uni-
laterale del professionista - valore probatorio nel
successivo giudizio di opposizione, nel quale il
creditore opposto assume la veste sostanziale di
attore e su di lui incombono i relativi oneri pro-
batori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione
da parte dell’opponente in ordine all’effettività
ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o
all’applicazione della tariffa pertinente ed alla ri-
spondenza ad essa delle somme richieste (Cass.
n. 14556/2004). Il procedimento speciale di
cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942 ri-
guarda soltanto la liquidazione delle prestazioni
giudiziali civili (Cass. n. 14394/2004) e non le
prestazioni in materia penale, amministrativa o
stragiudiziale. Se l’avvocato richiede, allo stesso
tempo, prestazioni penali o stragiudiziali e civili,
va adottato il procedimento ordinario (Cass. n.
1957/1994); se le prestazioni stragiudiziali so-
no strettamente dipendenti dal mandato relativo
alla difesa o alla rappresentanza in giudizio, in
modo da potersi considerare esplicazione di atti-
vità strumentale o complementare a quella pro-
cessuale, è applicabile anche ad esse il procedi-
mento speciale (Cass. n. 2034/1994). Se, poi,
il debitore contesta l’esistenza dei rapporto pro-
fessionale e, quindi, la propria qualità di cliente
(Cass. n. 5081/1986), il processo deve svolger-
si nella forma ordinaria (Cass. n. 568/1979). Il
procedimento speciale di cui agli artt. 28 e 29
citati si differenzia dal procedimento monitorio
sia per quanto riguarda la procedura, sia perché
concerne la sola liquidazione di prestazioni giu-
diziali civili e non anche le prestazioni in ma-
teria penale e stragiudiziale. Il procedimento di
regola si svolge in un’unica udienza ed ha forme
procedurali assai semplif‌icate tant’è che la par-
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Titolo I - Dei procedimenti sommari 633
te non è tenuta a munirsi di difensore (Cass. n.
4527/1984);
3) se il diritto di credito riguarda gli onorari, i
diritti o i rimborsi spettanti ai notai a norma della
loro legge professionale, oppure ad altri esercenti
una libera professione o arte per la quale esiste
una tariffa legalmente approvata. Nei confronti
dei professionisti per i quali esistono tariffe le-
galmente approvate, la mancata iscrizione nel-
l’albo professionale impedisce il ricorso al pro-
cedimento ingiuntivo se l’iscrizione è condizione
necessaria per l’esercizio della professione;
4) se il diritto di credito riguarda crediti di
lavoro o derivanti da omesso versamento di con-
tributi ali enti di previdenza o assistenza.
2) DIRITTO DIPENDENTE DA UNA CONTROPRESTAZIONE O
DA UNA CONDIZIONE.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche
se il diritto dipende da una controprestazione o
da una condizione, purché il ricorrente offra ele-
menti atti a far presumere l’adempimento della
controprestazione o l’avveramento della condi-
zione.
Pertanto, il ricorrente deve soltanto provare
l’esistenza del diritto di credito, mentre la dimo-
strazione dell’avvenuto adempimento, da parte
del creditore ricorrente, del proprio debito (al
quale è subordinato l’adempimento dell’obbliga-
zione da parte del debitore nei cui confronti è
chiesto il decreto ingiuntivo) può essere ricavata
dal giudice sulla base di elementi indiziari (Man-
drioli).
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
(PROVA SCRITTA COSTITUITA
DA E-MAIL)
Tribunale di …
Ricorso per decreto ingiuntivo
La soc. Alfa, con sede in … via …, p.iva …, in
persona del legale rappresentante pro-tempore sig.
…, nato a … il …, residente in … via …, c.f. …,
elettivamente domiciliato in … via …, presso lo
studio dell’Avv. …, c.f. …,il quale lo rappresenta e
difende in virtù di procura a margine del presente
atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni
al n. di fax … o all’indirizzo di posta elettronica
certif‌icata … comunicato al proprio ordine, espone
quanto segue.
Premessa
1) La società ricorrente è creditrice, nei con-
fronti della soc. Beta, con sede in … via …, della
somma di euro …, per precedenti forniture di ma-
teriale informatico.
2) Con e-mail del …, la società Beta, in perso-
na del legale rappresentante sig. ..., facendo seguito
alla lettera raccomandata di diff‌ida della soc. Alfa
del …, assicurava espressamente il pagamento di
quanto dovuto, entro la scadenza del….
3) Diversamente da quanto promesso, la ditta
debitrice non provvedeva a pagare il proprio debi-
to, né alla scadenza indicata, né successivamente.
4) A nulla è valsa l’ulteriore e-mail di diff‌ida
del …
5) La prodotta e-mail inviata dalla debitrice
in data … costituisce senz’altro una promessa uni-
laterale in forma di scrittura privata. Infatti, il suo
contenuto rappresenta una promessa di pagamento
o una ricognizione di debito.
6) Per quanto riguarda la forma richiesta dal-
l’art. 2702 c.c., occorre rifarsi al d.lgs. n. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. p), il documento in-
formatico è “la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: l’e-
mail quindi, con il suo contenuto, rappresenta
senza dubbio un documento informatico. Il succes-
sivo art. 20, 1° comma, stabilisce la piena vali-
dità giuridica di tale documento, disponendo che
“il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la tra-
smissione con strumenti telematici sono validi e ri-
levanti a tutti gli effetti di legge, se confor mi alle
disposizioni del presente codice ed alle regole tecni-
che di cui all’articolo 71”. L’art. 20, 2° comma,
prescrive poi che “il documento informatico sotto-
scritto con f‌irma elettronica qualif‌icata o con f‌ir-
ma digitale soddisfa il requisito legale della forma
scritta” (benché con valore probatorio liberamente
valutabile dal giudice: ma questo non riguarda la
fase monitoria, bensì, al limite, l’eventuale fase di
merito); per quanto riguarda la def‌inizione ed il
signif‌icato di f‌irma elettronica, occorre ritorna-
re all’art. 1, 1° comma, a norma del quale essa
è “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenti-
cazione informatica”.
7) L’e-mail è un documento informatico sotto-
scritto con f‌irma elettronica “semplice”, per distin-
guerla dalla f‌irma “digitale” che è un particolare
tipo di f‌irma elettronica qualif‌icata che garantisce
una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore
di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, 1° com-
ma, lett. s) e 21, 2° comma, D.Lgs. n. 82/2005 as-
sistito da una particolare procedura di “validazio-
ne” (di riconoscimento) costituita dall’inserimento
nel sistema in cui si vuole accedere di username
(cioè l’identif‌icativo dell’utente) e password, che
l’utente deve appunto digitare negli appositi spazi.

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