Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine845-868
845
Titolo IV - Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni 747
La collazione è oggetto di un vero e proprio
diritto soggettivo, che può essere esercitato sia
con riferimento alle copie ex art. 743, sia riguar-
do alle copie rilasciate ai sensi dell’art. 744, no-
nostante la norma in commento non faccia men-
zione di quest’ultima norma (Satta).
TITOLO IV
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI
ALL’APERTURA
DELLE SUCCESSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Al momento della morte del soggetto, si apre
la successione mortis causa (a causa di morte),
che consente di procedere all’attribuzione dei
beni ereditari in favore degli eredi (i quali suben-
trano nell’intero patrimonio del defunto o in una
quota di esso) o dei legatari (i quali subentrano
soltanto in uno o più rapporti determinati).
L’individuazione dei soggetti che dovranno
subentrare al defunto e ricevere l’eredità pren-
de il nome di vocazione (o chiamata all’eredità),
che può avvenire per testamento o per legge (art.
457 c.c.). Alla vocazione segue la cd. delazione,
consistente nell’offerta del patrimonio ereditario
a coloro che sono indicati (dalle legge o dal te-
stamento) come successori del defunto.
I chiamati all’eredità acquistano i diritti ere-
ditari secondo modalità differenti: mentre il le-
gatario acquista l’eredità in modo automatico,
l’erede ha l’onere di accettarla.
L’accettazione dell’eredità può essere sem-
plice o con benef‌icio di inventario: in quest’ulti-
mo caso, l’erede impedisce la confusione tra il
suo patrimonio e quello del defunto, per evita-
re le conseguenze negative di una successione
onerosa (cioè, piena di debiti). Infatti, in caso
di accettazione con benef‌icio d’inventario il pa-
trimonio dell’erede resta distinto da quello del
defunto, e l’erede pertanto risponde dei debiti
ereditari, che facevano capo al defunto, soltanto
nei limiti del valore dei beni ereditati. Chiunque
può decidere se accettare con benef‌icio d’inven-
tario o meno, anche se, per alcune categorie di
soggetti (minori, interdetti, inabilitati, persone
giuridiche, enti), la legge impone questa forma
di accettazione.
747.
Autorizzazione alla vendita dei
beni ereditari. – L’autorizzazione a vende-
re beni ereditari (4602, 486, 493, 529, 531,
694, 7034, 719, 783 c.c.) si chiede con ricor-
so (125) diretto [per i mobili al pretore e per
gli immobili] (1) al tribunale del luogo in cui
si è aperta la successione (456 c.c.).
Nel caso in cui i beni appartengano a in-
capaci deve essere sentito il giudice tutelare
(320, 344 c.c.).
Il giudice provvede sul ricorso con de-
creto (135), contro il quale è ammesso re-
clamo a norma dell’art. 739.
Se l’istanza di autorizzazione a vende-
re riguarda l’oggetto d’un legato di specie
(649 ss. c.c.), il ricorso deve essere notif‌ica-
to al legatario.
(1) Le parole: «per i mobili al pretore e per gli immobi-
li» sono state soppresse dall’art. 112 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decor-
rere dal 2 giugno 1999.
1) RATIO DELLA NORMA. COMPETENZA.
La norma in esame intende tutelare l’integri-
tà del patrimonio ereditario e, in tal modo, salva-
guardare i diritti di coloro che riceveranno i beni
ereditari. A tal f‌ine, per il compimento degli atti
di disposizione dei beni ereditari (vendita o pro-
messa di vendita dei beni ereditari, divisione dei
beni ereditari etc.) è prevista l’autorizzazione del
Tribunale del luogo in cui si è aperta la successio-
ne, coincidente con l’ultimo domicilio del defun-
to (art. 456 c.c.). A questo proposito, occorre di-
stinguere a seconda che si tratti di beni ereditari
mobili o immobili: per i primi, l’autorizzazione è
rilasciata Tribunale in composizione monocrati-
ca; per i secondi, invece, la competenza spetta al
Tribunale in composizione collegiale (Di Marzio-
Thellung).
Peraltro, secondo altri autori (Lazzaro-Gurrie-
ri-D’Avino) la competenza spetta, in ogni caso, al
Tribunale in composizione monocratica, mentre
un terzo orientamento (Campanile) ritiene che
l’autorizzazione sia sempre concessa dal Tribu-
nale in composizione collegiale ( 50bis, ultimo
comma).
2) OGGETTO.
I beni ereditari ai quali fa riferimento l’art.
747 sono:
- i beni di un’eredità non ancora accettata ed
amministrata dal chiamato all’eredità (colui, cioè,
al quale è offerta l’eredità ed al quale spetta il
diritto di accettarla) o dal curatore dell’eredità
giacente (soggetto che ha il compito di gestire
l’eredità f‌ino a quando non viene accettata, a
tutela degli interessi dell’erede, dei creditori del
defunto e dei legatari);
846
748 Libro IV - Dei procedimenti speciali
- i beni di un’eredità accettata con benef‌icio
d’inventario (forma di accettazione dell’eredità
con la quale il patrimonio dell’erede resta di-
stinto dal patrimonio del defunto: in tal modo,
l’erede risponde dei debiti ereditari soltanto con
l’eredità e non anche con i beni personali: artt.
484 e ss. c.c.);
- i beni oggetto di sostituzione fedecommis-
saria (art. 692 c.c.), che si ha quando nel te-
stamento è imposto, all’erede o al legatario (cd.
istituito), l’obbligo di conservare i beni aff‌inché,
alla sua morte, passino automaticamente ad un
altro soggetto (cd. sostituito) indicato dal testa-
tore stesso. La sostituzione fedecommissaria è
ammessa soltanto se l’istituito è un interdetto ed
il sostituito la persona o l’ente che ne ha avuto
cura in vita;
- i beni amministrati dall’esecutore testamen-
tario (soggetto nominati dal defunto, al quale
spetta il compito di curare l’esatto adempimento
delle disposizioni testamentarie: art. 703 c.c.);
- i beni devoluti (in eredità o in legato) sot-
to condizione sospensiva o in favore di nascituri
e per i quali sia nominato un amministratore ai
sensi degli artt. 641 e ss. c.c.
3) BENI IMMOBILI DEL MINORE.
Per quanto riguarda, invece, i beni immobili
del minore soggetto alla potestà dei genitori, la
competenza ad autorizzarne la vendita spetta:
- al giudice tutelare del luogo di residenza del
minore, ai sensi dell’art. 320 c.c., per i beni de-
f‌initivamente acquisiti nel patrimonio del minore a
seguito della chiusura del procedimento di ac-
cettazione dell’eredità con benef‌icio d’inventario
(a questo proposito, si ricorda che l’eredità devo-
luta ai minori deve essere accettata con benef‌icio
di inventario, ovvero secondo una modalità che
mira a garantire il patrimonio del minore; infatti,
l’accettazione con benef‌icio d’inventario impedi-
sce che i beni personali del minore si confonda-
no con quelli del defunto; in tal modo, i creditori
del defunto potranno soddisfare i propri crediti
soltanto sui beni ereditari e non sui beni perso-
nali dell’erede: artt. 471 e 472 c.c.);
- al Tribunale del luogo dell’apertura della
successione, ai sensi dell’art. 747, 1° comma,
c.p.c., sentito il giudice tutelare, qualora il pro-
cedimento di acquisto non si sia ancora perfezio-
nato, come quando sia pendente la procedura di
accettazione con benef‌icio di inventario (Cass. n.
14477/2002).
La mancata autorizzazione del giudice com-
porta l’annullabilità del contratto di vendita,
compiuto dal genitore, relativo al bene immobi-
le pervenuto in eredità al minore (Cass. n. 411-
1998).
4) REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
Qualora il Tribunale adito a norma dell’art.
747 con istanza di autorizzazione alla vendita di
un immobile ereditario appartenente a un minore
richieda il parere del giudice tutelare, questi ove
ritenga la competenza esclusiva del proprio uff‌icio
è legittimato a proporre d’uff‌icio regolamento di
competenza, ex art. 45, atteso che tale norma,
applicabile anche in materia di volontaria giuri-
sdizione, consente l’esperibilità del regolamento
d’uff‌icio non solo nell’ipotesi di conf‌litto nega-
tivo, allorché vi sia stata una doppia declinato-
ria di competenza, ma altresì quando vi sia un
conf‌litto positivo, anche virtuale, ritenendosi due
giudici entrambi competenti per il medesimo
provvedimento (Cass. n. 10637/1997).
5) RECLAMO.
Il 3° comma stabilisce che il decreto che au-
torizza la vendita è soggetto a reclamo. A questo
proposito, occorre distinguere:
- se il decreto è stato pronunciato dal Tribu-
nale in composizione collegiale e ha ad oggetto
beni immobili, il reclamo va proposto alla Corte
d’appello;
- se il decreto è stato pronunciato dal Tribu-
nale in composizione monocratica e ha ad ogget-
to beni mobili, il reclamo va proposto al Tribunale
in composizione collegiale.
748.
Forma della vendita. La
vendita dei beni ereditari (4602 c.c.) deve
compiersi nelle forme previste per la vendi-
ta dei beni dei minori (733, 734).
Il giudice, quando occorre, f‌issa le mo-
dalità per la conservazione e il reimpiego
del prezzo ricavato.
1) RINVIO.
La norma si limita a stabilire che la vendita
dei beni ereditari, ossia dei beni che appartene-
vano al defunto e che formano, nel loro insieme,
l’eredità, è regolata dal procedimento previsto
per la vendita dei beni dei minori ( 733-734),
al quale pertanto si rinvia. Si precisa soltanto
che:
- il giudice può autorizzare la vendita all’in-
canto o a trattativa privata, stabilendo in ogni ca-
so il prezzo minimo di vendita;
- la vendita deve essere effettuata per con-
tanti e in un’unica soluzione, senza possibilità di
rateizzazioni (Brama).
749.
Procedimento per la f‌issazio-
ne dei termini. – L’istanza per f‌issazione

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT