Dell'efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine875-877
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Titolo VII -  796
L’ordinanza del giudice non è soggetta a re-
clamo in Corte d’appello ( 739).
4) L’ESPROPRIAZIONE.
A seguito della notif‌ica della dichiarazione del
terzo acquirente di voler liberare l’immobile dalle
ipoteche, i creditori, nei quaranta giorni succes-
sivi, possono chiedere che si proceda ugualmente
all’espropriazione, offrendo una somma superiore
di almeno 1/10 all’offerta fatta dal terzo acquirente
(art. 2891 c.c.). La richiesta di espropriazione,
normalmente, si spiega in quanto il creditore può
ritiene di ricavare, dalla vendita dell’immobile al-
l’asta, una somma maggiore rispetto alla somma
offerta dal terzo acquirente.
Alla distribuzione della somma ricavata dalla
vendita partecipano i creditori privilegiati e ipote-
cari e i creditori dell’acquirente (ipotecari o chi-
rografari). Inoltre, il terzo acquirente ha diritto di
ottenere il rimborso delle spese sostenute per la
procedura di liberazione con preferenza rispetto
agli altri creditori, in quanto il procedimento che
si è concluso con la vendita all’asta dell’immo-
bile è pur sempre scaturito dalla procedura di
liberazione.
Se l’istanza di espropriazione non è conforme
a quanto previsto dall’art. 2891 c.c., se il proce-
dimento si estingue o se il creditore istante, d’ac-
cordo con gli altri creditori, rinuncia a proseguire
l’espropriazione, il procedimento di liberazione
dell’immobile riprende il suo corso.
TITOLO VII
DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE
STRANIERE E DELLA ESECUZIONE
DI ALTRI ATTI
DI AUTORITÀ STRANIERE (1)
(1) Gli artt. da 796 a 805 sono stati abrogati dall’art.
73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 31
dicembre 1996. L’art. 800, peraltro, era già stato abrogato
dall’art. 24, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25,
con effetto dal 18 aprile 1994. Si vedano ora gli artt. da 64
a 71 della citata L. n. 218/1995.
796.
[Giudice competente. – Chi
vuol far valere nella Repubblica una sen-
tenza straniera (2820 c.c.) deve proporre
domanda mediante citazione (163) davanti
alla corte d’appello del luogo in cui la sen-
tenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di eff‌icacia può essere
chiesta in via diplomatica, quando ciò è
consentito dalle convenzioni internaziona-
li oppure dalla reciprocità. In questo caso,
se la parte interessata non ha costituito un
procuratore (82), il presidente della corte
d’appello, su richiesta del pubblico mini-
stero, nomina un curatore speciale per pro-
porre la domanda (79).
L’intervento del pubblico ministero è
sempre necessario (70, 72)].
797.
[Condizioni per la dichiara-
zione di eff‌icacia. – La corte d’appello
dichiara con sentenza (132, 279) l’eff‌icacia
nella Repubblica della sentenza straniera
quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la
sentenza è stata pronunciata poteva cono-
scere della causa secondo i principi sulla
competenza giurisdizionale vigenti nell’or-
dinamento italiano;
2) che la citazione è stata notif‌icata in
conformità alla legge del luogo dove si è
svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato
un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giu-
dizio secondo la legge del luogo o la contu-
macia è stata accertata e dichiarata valida-
mente in conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in giudica-
to secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunciata;
5) che essa non è contraria ad altra sen-
tenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non è pendente davanti ad un
giudice italiano un giudizio per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, istituito prima
del passaggio in giudicato della sentenza
straniera;
7) che la sentenza non contiene disposi-
zioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
Ai f‌ini dell’attuazione il titolo è costitui-
to dalla sentenza straniera e da quella della
corte d’appello che ne dichiara l’eff‌icacia
(2820 c.c.)].
798.
[Riesame del merito. – Su do-
manda del convenuto la corte d’appello
procede al riesame del merito della causa,
quando la sentenza è stata pronunciata in

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