DECRETO 30 settembre 2002 - Importo e modalita' per la prestazione di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati trasportati, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 30 ottobre 1993, n. 427

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attivita' produttive e commerciali, gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite, alla amministrazione medesima; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.

67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione, nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2002, n. 109, recante regolamento con il quale si e' provveduto a procrastinare, per l'Ente tabacchi italiani e per le societa' per azioni in cui l'Ente si e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 settembre 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67; Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede la prestazione, da parte del titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, recante le...

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