LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293 - Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Coming into Force28 Gennaio 1958
Enactment Date22 Dicembre 1957
Published date13 Gennaio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/01/13/057U1293/CONSOLIDATED/20161024
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli)

I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

  1. Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

  2. Depositi;

  3. Sezioni vendita dei depositi;

  4. Magazzini di vendita;

  5. Rivendite.

Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sui proposta del Ministro per le finanze.

I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.

Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'.

Art 1.

(Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli)

I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

  1. Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

  2. Depositi;

  3. Sezioni vendita dei depositi;

  4. Magazzini di vendita;

  5. Rivendite.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115. 13

I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.

Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'. AGGIORNAMENTO (13)

Il D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115 ha disposto (con l'art. 1) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".

Art 2.

(Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato)

Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento.

Art 3.

(Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio Responsabilita' dei funzionari preposti)

I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita.

Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa, al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati.

I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385

Art 4.

(Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi)

Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita.

Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad esse e' preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.

Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385

Art 5.

(Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione)

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.

L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati. Il corrispettivo puo' essere revisionato nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore nonche' le condizioni e le modalita' per la sua revisione.

Art 5.

(Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione)

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.

((L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;

2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione)).

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385

Art 6.

(Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita)

Non puo' gestire un magazzino chi:

1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

  1. per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

  2. per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

  3. per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

  4. per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualita' di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a...

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