LEGGE 10 dicembre 1975, n. 724 - Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri

Coming into Force22 Gennaio 1976
Published date07 Gennaio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/01/07/075U0724/CONSOLIDATED/19830521
Enactment Date10 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione puo' essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma e' soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalita' da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonche' le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimita' della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Art 2.

Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge.

Art 3.

Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente articolo 1 e' dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma e' dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di...

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