LEGGE 13 luglio 1965, n. 825 - Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato

Coming into Force22 Luglio 1965
End of Effective Date31 Marzo 2010
Enactment Date13 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/22/065U0825/CONSOLIDATED/20100331
Published date22 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.182 del 22-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, e' stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi nonche' gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 2.

L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le, finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

Art 2.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

Art 2.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e` di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 3.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato e' esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 4.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa, l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma e' dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella, prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia piu' prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalita' per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimita' della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N. 724

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 5.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale gia' iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando...

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