LEGGE 17 luglio 1942, n. 907 - Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Coming into Force24 Ottobre 1942
Enactment Date17 Luglio 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/08/25/042U0907/CONSOLIDATED/20161221
Published date25 Agosto 1942
Official Gazette PublicationGU n.199 del 25-08-1942
TITOLO PRIMO MONOPOLIO DEL SALE
CAPO I ESTENSIONE DEL MONOPOLIO

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

Art 1.

Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.11

Art 1.

Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. (11) 14

Art 2.

Definizione del sale agli effetti fiscali.

Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento.

Art 2.

Definizione del sale agli effetti fiscali.

((Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento)).

CAPO II DEROGHE AL DIVIETO DI PRODUZIONE
Art 3.

Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.

L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.

Puo' anche autorizzare la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei Monopoli, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art 3.

Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.

((L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:

1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo)).

Art 3.

Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.

L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:

1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il...

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