DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961, n. 390 - Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del Trattato istitutivo della C.E.E

Coming into Force10 Giugno 1961
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date09 Marzo 1961
Published date26 Maggio 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/05/26/061U0390/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.129 del 26-05-1961
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista, la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, che applica la prima riduzione daziaria prevista dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, che stabilisce la tariffa di vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, che reca variazioni alla tariffa di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi.

Art 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento delle quote fiscali previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nelle misure stabilite dalla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica...

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