Art
1.
Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.
Art
2.
Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte fiscali interne, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure:
sigari, sigarette, trinciati, voce t. d. 215-b, lire 10.000 al chilogrammo lordo;
tabacchi da fiuto e da mastico, voce t. d. 215-b, lire 2000 al chilogrammo lordo;
estratti e derivati dal tabacco, voce t. d. 217-b, lire 15 per ogni 1 per cento di nicotina;
sali per uso alimentare, voce t. d. 218-b), lire 2000 al quintale lordo;
sali per uso industriale, voce t. d. 218-b, lire 100 al quintale lordo;
sali per altri usi, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti commestibili, voce t. d. 218-b, lire 2000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti non commestibili, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo.
Art
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge...