DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1103 - Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203

Coming into Force01 Gennaio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/12/31/058U1103/ORIGINAL
Published date31 Dicembre 1958
Enactment Date29 Dicembre 1958
Official Gazette PublicationGU n.315 del 31-12-1958 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art 1.

Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunita' economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1 gennaio 1957, ridotti del 10%.

Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunita' economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.

Art 2.

Per le merci importate nelle condizioni di cui all'articolo 1 sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1 gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10%.

Art 3.

Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia ed i Paesi Bassi, associati alla Comunita' economica europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia.

Art 4.

I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nell'articolo 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.

Art 5.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1958, n. 81, concernenti il regime daziario applicabile ad alcuni prodotti siderurgici.

Art 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - FERRARI AGGRADI - BO - COLOMBO - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 157. - RELLEVA

Decisione

Decisione relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, in applicazione delle norme del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

LA COMMISSIONE

DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le norme del Trattato e, in particolare, quelle di cui agli articoli 9 et 10, par. 2, comma 1;

Considerando che l'istituzione di un certificato comune e' il metodo piu' adatto ad assicurare un efficace controllo amministrativo, pur evitando, nello stesso tempo, l'imposizione di inutili formalita' a carico del commercio;

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE

NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 1

Per l'applicazione della seguente decisione, si deve intendere per:

  1. Trattato: il Trattato che istituisce la Comunita', economica europea e i documenti allegati, firmati a Roma il 25 marzo 1957;

  2. Stati membri:

    il Regno del Belgio;

    la Repubblica federale tedesca e il Land di Berlino;

    la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guyana, della Reunion) la Repubblica italiana;

    il Granducato del...

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