DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1587 - Modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea

Coming into Force01 Gennaio 1961
Enactment Date24 Dicembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/12/31/060U1587/CONSOLIDATED/19700211
Published date31 Dicembre 1960
Official Gazette PublicationGU n.320 del 31-12-1960 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato stesso;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1958, n. 1103;

Visti gli articoli 9, 10 e 189 del Trattato medesimo;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopraindicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;

Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopra specificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunita' Europea Carbone Acciaio;

Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

  1. Le merci presentate all'importazione, che rispondono alle condizioni stabilite per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, sono ammesse a beneficiare di tali disposizioni su presentazione del "certificato di circolazione" rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione, in conformita' della Decisione adottata in data 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunita' Europea, riprodotta in allegato al presente decreto.

  2. Gli organi doganali possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identita' della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata silla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse le disposizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, previste dal Trattato, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

  3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo che negli scambi tra gli Stati membri sostituisce il certificato di origine, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art 2.

Per le merci esportate, che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonche' di ogni altra misura di effetto equivalente, agli esportatori che ne facciano richiesta e' rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione, in conformita' con la Decisione adottata dalla Commissione della Comunita' Economica Europea il 5 dicembre 1960 e riprodotta in allegato al presente decreto, ai fini della ammissione delle merci stesse al regime tariffario e contingentale della Comunita'. Economica Europea nel Paese membro di destinazione.

Art 3.

Per le merci esportate, che siano state ottenute in Italia con impiego parziale o totale di prodotti non comunitari in regime di temporanea importazione, il rilascio del certificato di circolazione, di cui al precedente art. 2, e' subordinato al pagamento di un "diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea", in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, con Decisione del 28 giugno 1960, riprodotta in allegato al presente decreto; tale diritto e' sostitutivo dei dazi e delle tasse di effetto equivalente indicati all'art. 10, punto I del Trattato, ai soli fini della esportazione -- in regime comunitario - delle merci di che trattasi.

Art 3.

Per le merci esportate, che siano state ottenute in Italia con impiego parziale o totale di prodotti non comunitari in regime di temporanea importazione, il rilascio del certificato di circolazione, di cui al precedente art. 2, e' subordinato al pagamento di un "diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea", in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, con Decisione del 28 giugno 1960, riprodotta in allegato al presente decreto; tale diritto e' sostitutivo dei dazi e delle tasse di effetto equivalente indicati all'art. 10, punto I del Trattato, ai soli fini della esportazione -- in regime comunitario - delle merci di che trattasi. 3

Art 4.
  1. L'aliquota del "diritto per traffico di perfezionamento" e' stabilita in base ad una percentuale, periodicamente determinata, del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, alla voce sotto la quale vanno classificati i prodotti non comunitari impiegati - in regime di temporanea importazione - nella fabbricazione delle merci esportate, ovvero nella tariffa nazionale armonizzata quando tali prodotti non comunitari sono tra quelli previsti dal Trattato istitutivo della Comunita' Europea Carbone Acciaio.

  2. Per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 1961, tale aliquota e' stabilita nel 25% della quantita' daziaria, che, secondo le specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, e' iscritta nella Tariffa comune o in quella nazionale armonizzata di cui al comma precedente.

Art 4.
  1. L'aliquota del "diritto per traffico di perfezionamento" e' stabilita in base ad una percentuale, periodicamente determinata, del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, alla voce sotto la quale vanno classificati i prodotti non comunitari impiegati - in regime di temporanea importazione - nella fabbricazione delle merci esportate, ovvero nella tariffa nazionale armonizzata quando tali prodotti non comunitari sono tra quelli previsti dal Trattato istitutivo della Comunita' Europea Carbone Acciaio.

  2. Per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 1961, tale aliquota e' stabilita nel 25% della quantita' daziaria, che, secondo le specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, e' iscritta nella Tariffa comune o in quella nazionale armonizzata di cui al comma precedente. 1

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