DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961, n. 390 - Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del Trattato istitutivo della C.E.E

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista, la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, che applica la prima riduzione daziaria prevista dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, che stabilisce la tariffa di vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, che reca variazioni alla tariffa di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi.

Art 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento delle quote fiscali previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nelle misure stabilite dalla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica...

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