DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1131 - Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette

Coming into Force26 Febbraio 1970
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/02/11/069U1131/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date30 Dicembre 1969
Published date11 Febbraio 1970
Official Gazette PublicationGU n.36 del 11-02-1970
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Vista la raccomandazione della Comunita' economica europea in data 29 luglio 1966;

Ritenuto che occorre provvedere a sopprimere, in base all'art. 33, n. 4 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, i contingenti di importazione del sale e delle cartine e tubetti per sigarette determinati ai sensi dell'art. 33, n. 2 del trattato stesso;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.

Art 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento dell'imposta di consumo nelle misure stabilite dalla tabella F allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano invece destinati ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonche' all'osservanza delle medesime formalita' e cautele, che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro per le finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 3.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4...

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