IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
Vista la raccomandazione della Comunita' economica europea in data 29 luglio 1966;
Ritenuto che occorre provvedere a sopprimere, in base all'art. 33, n. 4 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, i contingenti di importazione del sale e delle cartine e tubetti per sigarette determinati ai sensi dell'art. 33, n. 2 del trattato stesso;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.