Il Governo e' autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1966, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
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per dare esecuzione alle misure previste:
1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea e dal protocollo relativo al commercio interno tedesco;
2) dai capi III, VI e IX del titolo secondo del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea e all'articolo 192 del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti gia' operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;
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per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presentera' al Parlamento una relazione sulla Comunita' economica europea e sulla Comunita' europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.