LEGGE 7 marzo 1985, n. 76 - Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

Coming into Force17 Marzo 1985
Enactment Date07 Marzo 1985
Published date16 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/16/085U0076/CONSOLIDATED/20051229
Official Gazette PublicationGU n.65 del 16-03-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

Art 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

  1. i sigari e sigaretti;

  2. le sigarette;

  3. il tabacco da fumo;

  4. il tabacco da fiuto;

  5. il tabacco da masticare.

    I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:

  6. sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

    1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

    2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

    3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia e' apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

    4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

  7. sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);

  8. sono considerati tabacchi da fumo:

    1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

    2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;

  9. e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

  10. e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

    Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

    Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

Art 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

  1. i sigari e sigaretti;

  2. le sigarette;

    ((c) il tabacco da fumo:

    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

    2) gli altri tabacchi da fumo));

  3. il tabacco da fiuto;

  4. il tabacco da masticare.

    I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:

  5. sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

    1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

    2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

    3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia e' apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

    4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

  6. sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);

  7. sono considerati tabacchi da fumo:

    1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

    2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;

    2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.

  8. e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

  9. e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

    Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

    Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

Art 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

  1. i sigari e sigaretti;

  2. le sigarette;

  3. il tabacco da fumo:

    1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

    2) gli altri tabacchi da fumo;

  4. il tabacco da fiuto;

  5. il tabacco da masticare.

    I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:

  6. sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da

    un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una

    sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

    1) prodotti costituiti...

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