DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1998, n. 283 - Istituzione dell'Ente tabacchi italiani

Coming into Force01 Settembre 1998
Enactment Date09 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/17/098G0324/CONSOLIDATED/20061227
Published date17 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.190 del 17-08-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha fissato al 31 luglio 1998 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per la razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri, provvedendo anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, tra l'altro, di amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo;

Visto altresi' l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, degli enti pubblici nazionali che, in settori diversi dalla assistenza e previdenza, operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, il quale, relativamente all'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della stessa legge, contempla, tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo e' tenuto ad attenersi, anche quello della possibilita' di operare la trasformazione in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

Visto l'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, secondo il quale, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della stessa legge, il Governo deve tenere conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997, che, ai fini predetti, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, la eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, nonche' la ridefinizione delle strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie ed aziende;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera m), della legge n. 59 del 1997, che, sempre agli stessi fini sopra indicati, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attuazione di un piu' razionale collegamento tra la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge n. 59 del 1997, che, per la ricordata attuazione della delega governativa, stabilisce l'ulteriore principio e criterio direttivo secondo il quale, in materia di personale, devono essere realizzati gli eventuali processi di mobilita', ricorrendosi, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la razionalizzazione, il riordino e la fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione e compiti dell'Ente

  1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

  2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

  3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

  4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.

  6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui...

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