Testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favor...

Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq 1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del

10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450 (( per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo degli articoli 1, 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4

Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitara e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione all'attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.

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Art. 2 (Organizzazione della missione). - 1.

(Omissis).

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

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Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.

9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

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4. (Omissis).

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.

Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.».

Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.

Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'art. 3, comma 3.

3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Iraq per fini umanitari.

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Art. 1-bis.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul (( 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.

407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste». )) Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge

Art. 1. - Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive...

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