DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165 - Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali

Coming into Force11 Luglio 2003
Enactment Date10 Luglio 2003
Published date10 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/10/003G0199/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-07-2003
Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamita' all'estero
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonche' al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

  1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

  1. al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la

    ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare

    riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle

    malattie trasmissibili;

  2. al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed

    aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni,

    anche elettroniche;

  3. al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

  4. al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla

    tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni

    culturali danneggiati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonche' al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

  1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

  1. al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la

    ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare

    riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle

    malattie trasmissibili;

  2. al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed

    aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni,

    anche elettroniche;

  3. al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

  4. al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla

    tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni

    culturali danneggiati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonche' al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Organizzazione della missione

  1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

    1. le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e

      di governo;

    2. la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli

      articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5

      gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del

      Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle

      attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

  2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

Art 2.

Organizzazione della missione

  1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

    1. le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e

      di governo;

    2. la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli

      articoli 35 e 74 del decreto...

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