DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1992, n. 358 - Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE

Coming into Force26 Agosto 1992
End of Effective Date30 Giugno 2006
Enactment Date24 Luglio 1992
Published date11 Agosto 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/08/11/092G0397/CONSOLIDATED/20060502
Official Gazette PublicationGU n.188 del 11-08-1992 - Suppl. Ordinario n. 104
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro- cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;

Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro- cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;

Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee. Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato 2.

  2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.

  3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

    1. le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;

    2. le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;

    3. tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4.

  4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.

  5. Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunita' europee.

    ›6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.

  6. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 1.

(Ambito di applicazione).

((1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

  1. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

  2. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

    1. le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

    2. gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

  3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.

  4. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

  5. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

Pubbliche forniture

  1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.

Contratti di durata

  1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:

    1. nell'ipotesi di forniture...

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