IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunita'.
Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che...