LEGGE 30 marzo 1981, n. 113 - Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976

Coming into Force04 Aprile 1981
Published date03 Aprile 1981
Enactment Date30 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/03/081U0113/CONSOLIDATED/19920811
Official Gazette PublicationGU n.93 del 03-04-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Applicabilita'

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunita' montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici;

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

  1. per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

  2. per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalita' dei lotti.

Nessun progetto di fornitura puo' essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, e tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita', nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea.

Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverra' la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Art 1.

Applicabilita'

((Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma e' ridotto a 140.000 unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonche' alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunita' europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)).

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

  1. per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

  2. per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalita' dei lotti.

Nessun progetto di fornitura puo' essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, e tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita', nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1983, N. 83

Art 1.

Applicabilita'

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma e' ridotto a 140.000 unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonche' alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.3

Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunita' europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

  1. per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

  2. per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalita' dei lotti.

Nessun progetto di fornitura puo' essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di...

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