Ambito di applicazione
Il presente decreto disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, degli appalti pubblici di forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee.
Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per gli appalti di forniture dei beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
-
Sono amministrazioni aggiudicatrici:
le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, salvo il disposto del successivo comma 4.
Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 all'11 e 13 del presente decreto.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.
Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.