DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 48 - Attuazione della direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture

Coming into Force04 Febbraio 1992
End of Effective Date09 Dicembre 1998
Published date03 Febbraio 1992
Enactment Date15 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/03/092G0054/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 22
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva n. 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/7/67/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, degli appalti pubblici di forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee.

  2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per gli appalti di forniture dei beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.

  3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

    1. le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

    2. le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;

    3. tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, salvo il disposto del successivo comma 4.

  4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 all'11 e 13 del presente decreto.

  5. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

  6. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358 2

Art 2.

Appalti pubblici di forniture

  1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358 2

Art 3.

Contratti di durata

  1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:

    1. nell'ipotesi di appalti di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata e' uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata dell'appalto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

    2. nell'ipotesi di appalti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;

    3. quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantita' o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovra' altresi' essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale e' superiore a dodici mesi. Le modalita' di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo;

    4. quando un acquisto di forniture omogenee puo' dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalita' dei lotti;

    5. quando un appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso dalle opzioni.

  2. Nessun contratto d'acquisto puo' essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente decreto.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358 2

Art 4.

E s c l u s i o n i

  1. La disciplina del presente decreto non si applica:

  1. agli appalti pubblici di forniture che devono essere aggiudicati da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;

  2. agli appalti pubblici di forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;

  3. alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legis- lative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358 2

Titolo II NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI TERMINI
Art 5.

Forme di pubblicita' alle gare

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale degli appalti, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 unita' di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso di dodici mesi successivi.

  2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedure aperte o ristrette di cui all'art. 8, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 8, comma 1, alle condizioni indicate all'art. 8, comma 5, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

  3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere divulgate allorche': siano di ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

  4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 6, comma 3, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

  5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

  6. I bandi di gara sono redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato 4.

  7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione - che deve esservi menzionata - degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

  8. La...

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