La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da aggiudicarsi:
1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici.
Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma e' ridotto a 140.000 unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonche' alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.
Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunita' europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
L'ultimo comma del medesimo articolo 1 e' soppresso.
All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunita' economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1)".
L'ultimo comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
"Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonche' le circostanze di cui alle citate...