Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 settembre 1996.