DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 347 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo

Coming into Force02 Luglio 1996
Enactment Date01 Luglio 1996
Published date02 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/02/096G0369/CONSOLIDATED/19990806
Official Gazette PublicationGU n.153 del 02-07-1996
Capo I DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza e' autorizzato, in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.

  4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.
  1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

  2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonche' quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

  2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonche' quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art 4.
  1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

  2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al...

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