LEGGE 17 febbraio 1994, n. 121 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo

Coming into Force23 Febbraio 1994
Published date22 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/22/094G0131/ORIGINAL
Enactment Date17 Febbraio 1994
Official Gazette PublicationGU n.43 del 22-02-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterra' ai seguenti criteri:

  1. adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

  2. definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

  3. individuazione della responsabilita' gestionale dei singoli progetti;

  4. definizione del ciclo dei progetti;

  5. definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunita' europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

  6. invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 1994...

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