DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1988, n. 177 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Coming into Force18 Giugno 1988
End of Effective Date31 Dicembre 2015
Published date03 Giugno 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/03/088G0196/CONSOLIDATED/20150730
Enactment Date12 Aprile 1988
Official Gazette PublicationGU n.129 del 03-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.
  1. E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei

Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari

esteri

AMATO, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 9

Art 1.
  1. E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei

Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari

esteri

AMATO, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 9

Regolamento

Art. 1

Definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le attivita' di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  2. Nel testo del presente regolamento:

  1. il termine "legge" designa la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

  2. il termine "comitato consultivo" designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge;

  3. il termine "comitato direzionale" designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge;

  4. i termini "Direzione generale" e "direttore generale" designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

  5. il termine "commissione" utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge.

Art. 1

Definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le attivita' di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  2. Nel testo del presente regolamento:

  1. il termine "legge" designa la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

  2. il termine "comitato consultivo" designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge;

  3. il termine "comitato direzionale" designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge;

  4. i termini "Direzione generale" e "direttore generale" designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

  5. il termine "commissione" utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2

Sedute del comitato consultivo

  1. Il comitato consultivo e' convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno.

  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art 2

Sedute del comitato consultivo

  1. Il comitato consultivo e' convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno.

  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177".

Art 3. - Commissione per le organizzazioni non governative
  1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8 della legge e' presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice direttore generale.

  2. Essa e' convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa.

  3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente.

  4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art 3. - Commissione per le organizzazioni non governative
  1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8 della legge e' presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice direttore generale.

  2. Essa e' convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa.

  3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente.

  4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177".

Art 4. - Unita' tecniche di cooperazione
  1. Le unita' tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3.

  2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu' di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.

  3. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresi' dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.

Art 4. - Unita' tecniche di cooperazione
  1. Le unita' tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3.

  2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere attribuita una...

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