LEGGE 28 maggio 1997, n. 140 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

Coming into Force30 Maggio 1997
Published date29 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/29/097G0173/ORIGINAL
Enactment Date28 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 1997 SCALFARO Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 211, e' aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione";

al comma 1, dopo il capoverso 211, sono insenti i seguenti:

"211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni";

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: ", da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: "entro il 30 giugno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 29 marzo al 30 giugno 1997";

al comma 5, dopo le parole: "limiti di eta'" sono inserite le seguenti: "o di servizio"; dopo la parola. "appartenenza" sono inserite le seguenti: ", per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Modifche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:

"181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".

  1. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 e' sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".

  2. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata

    legge n. 662 del 1996 e' abrogato".

    All'articolo 4:

    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

    "4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'anicolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo".

    All'articolo 5:

    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29," sono inserite le seguenti: "ed agli enti pubblici economici" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea";

    al comma 2, alla tabella B allegata, la voce: "Risorse agricole" e' soppressa; alla medesima tabella B, alla voce: "Tesoro - Cap. 4633 Contratti di servizio e di programma FFSS" la cifra: "227" e' sostituita dalla seguente: "267"; al totale della voce "Tesoro" la cifra: "827" e' sostituita dalla seguente: "867";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22...

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