DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79 - Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

Coming into Force29 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/29/097G0123/CONSOLIDATED/20171229
Published date29 Marzo 1997
Enactment Date28 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-1997
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio finanziario del bilancio e per il contenimento del disavanzo pubblico, anche al fine di rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

  1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonche' del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

Capo II Disposizioni finanziarie
Art 2.

Anticipo d'imposta

  1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

    "211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

    1. non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

    2. non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

  2. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

  3. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.".

  4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

  5. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, e' posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entita' e la durata del contributo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate.

Art 2.

Anticipo d'imposta

  1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

    "211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

    1. non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

    2. non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;

    b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione.

    ((211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

    211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni)).

  2. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

  3. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.".

  4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

  5. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, e' posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entita' e la durata del contributo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate , da emanarsi entro...

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