Sentenza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 12 Settembre 1994

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione12 Settembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 240

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, commi, 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Parma il 22 gennaio 1994, il 20 gennaio 1994 (n. 3 ordinanze), il 14 gennaio 1994, dalla Corte di cassazione il 18 gennaio 1994, dal Pretore di Parma il 16 febbraio 1994 (n. 2 ordinanze), iscritte, rispettivamente, ai nn. 77, 78, 79, 80, 81, 107, 116 e 117 del registro ordinanze del 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 12 del 1994.

Visti gli atti di costituzione di Boschi Maria, Corradi Ines, Cavazzini Maria, Concari Angela, Gazzillo Angela, Alebardi Valdemina e dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avv.ti Felice Assennato per Boschi Maria, Salvatore Cabibbo per Corradi Ines, Cavazzini Maria e Concari Angela, Franco Agostini per Gazzillo Angela e Alebardi Valdemina, Carlo De Angelis e Andrea Barbuto per l'I.N.P.S. e l'Avvocato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso del procedimento sui ricorsi proposti contro una sentenza del Tribunale di Trani, che ha riconosciuto ad Angela Gazzillo, titolare di più pensioni integrate al minimo a carico dell'INPS, il diritto, dal 1o ottobre 1993, all'integrazione al trattamento minimo soltanto su una pensione, conservando tuttavia l'importo dell'altra a questa data fino al suo riassorbimento negli aumenti derivanti dalla perequazione automatica, la Corte di cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

    Il giudice remittente rammenta preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale, l'art. 6, comma 7, del d.l. n. 463 del 1983, nel garantire la conservazione del trattamento pensionistico nell'importo spettante alla data del 30 settembre 1983 (c.d. cristallizzazione), si riferisce sia all'ipotesi di titolarità di una sola pensione non più integrabile per superamento del previsto limite di reddito, sia all'ipotesi di titolarità di due o più pensioni, tutte integrate al minimo. Anche nella seconda ipotesi si ritiene ricorra la ratio della norma, che è quella di assicurare la gradualità del passaggio dal precedente al nuovo, meno favorevole, trattamento pensionistico.

    In contrasto con questa giurisprudenza, l'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, collegata alla legge finanziaria per il 1994, con norma definita di interpretazione autentica e come tale munita di efficacia retroattiva, ha attribuito all'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. del 1983 un significato restrittivo, escludente l'ipotesi di concorso di una pluralità di pensioni. In questa ipotesi il trattamento minimo è conservato su una sola pensione, individuata secondo i criteri di cui al comma 3, "mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione". Con ciò viene negato il diritto di conservare la seconda pensione nell'importo erogato al 30 settembre 1983, con conseguente riduzione immediata del trattamento complessivo rispetto a quello spettante a tale data.

    La norma interpretativa è ritenuta contrastante: a) col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perchè ascrive all'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 un significato che non poteva essergli ragionevolmente attribuito, stante la contraria interpretazione prevalsa nella giurisprudenza; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè, avendo il trattamento pensionistico minimo natura essenzialmente previdenziale, e non semplicemente assistenziale, esso concorre a determinare il rapporto di congruenza tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei a soddisfarle; c) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. per la medesima ragione indicate sub a).

    1.2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l'assicurata, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima con argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

    1.3. Si è costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata...

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