DECRETO-LEGGE 24 settembre 1996, n. 499 - Norme in materia previdenziale

Coming into Force26 Settembre 1996
Published date25 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/09/25/096G0526/CONSOLIDATED/19961130
Enactment Date24 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.225 del 25-09-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonche' a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

  1. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

  2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

  3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

  4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art 2.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993

  1. I contributi versati dal 1 gennnaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 15 ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e, dal 1 gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici.

  2. Dal 1 gennaio 1996 i contributi versati nella assicurazione di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

Art 3.

Regolarizzazione contributiva

  1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

  3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli...

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