LEGGE 17 marzo 1993, n. 63 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale

Coming into Force19 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/18/093G0120/ORIGINAL
Enactment Date17 Marzo 1993
Published date18 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

GENNAIO 1993, N. 6.

All'articolo 1:

al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:

" d) dopo le parole: 'le iscrizioni' sono inserite le seguenti: ', variazioni e cancellazioni';

d- bis) le parole: 'di iscrizione presentata dal datore di lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo'";

al comma 2, dopo le parole: "Le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

al comma 3:

dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le ditte devono altresi' comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attivita'";

l'ultimo periodo e' sostituito dal...

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