DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1993, n. 6 - Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale

Coming into Force16 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/16/093G0029/CONSOLIDATED/20070201
Enactment Date15 Gennaio 1993
Published date16 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.12 del 16-01-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere";

    2. dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti";

    3. dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente";

    4. nel secondo periodo, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "ovvero dal lavoratore autonomo";

    5. il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

  2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le pro- cedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

  4. Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

  5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Art 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere";

    2. dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti";

    3. dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente";

      (( d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

      d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"; ))

    4. il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

  2. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo , da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le ditte devono altresi' comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attivita'. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni , entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle pro- cedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985.

  4. Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

  5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

    5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura .

Art 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere";

    2. dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti";

    3. dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente";

    4. dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

      d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo";

    5. il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

  2. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo , sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo , da parte delle aziende...

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