LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1533 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani

Coming into Force19 Gennaio 1957
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date18 Gennaio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/01/18/056U1533/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date29 Dicembre 1956
Official Gazette PublicationGU n.16 del 18-01-1957
CAPO I Dell'obbligatorieta' dell'assicurazione, degli elenchi nominati degli assistiti e dei ruoli di riscossione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Art 1.

L'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato. 1

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corse.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal prefetto.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, e' iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, e' ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.

Art 3.

((La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso.

Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente)).

Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, e' iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, e' ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.

Art 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni. 2

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